Con la sentenza del 22 ottobre 2026, causa C-420/24, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere un luogo di intervento indicato dal datore di lavoro, e per il rientro, costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE, anche in presenza di una sede di lavoro fissa.
La causa trae origine dal rinvio di una corte d'appello rumena in relazione a un dipendente con sede fissa che, nell'arco di otto giorni, aveva percorso oltre 1.500 chilometri con un veicolo aziendale per ispezionare cantieri e raggiungere la direzione centrale, spesso fuori dall'orario ordinario. Il datore di lavoro aveva negato il pagamento di 31,5 ore di viaggio, sostenendo che durante il tragitto non fosse stata resa alcuna prestazione.
La Corte ha ricordato che la nozione di orario di lavoro è autonoma e non ammette categorie intermedie: ogni periodo è lavoro oppure riposo. Il viaggio è orario di lavoro quando il datore di lavoro stabilisce il luogo di intervento, il lavoratore vi si reca per svolgere le proprie mansioni secondo le istruzioni ricevute, lo spostamento è inscindibilmente connesso a tali mansioni e il lavoratore resta a disposizione del datore. L'esistenza di una sede fissa nel contratto non esclude questa qualificazione.
La direttiva disciplina la durata massima del lavoro e i periodi di riposo, non il compenso. La retribuzione del tempo di viaggio resta quindi affidata al diritto nazionale e, ove previsto, alla contrattazione collettiva o individuale: la Corte non si è pronunciata sul pagamento delle ore rivendicate nel giudizio principale.
Per l'ordinamento italiano la definizione di orario di lavoro dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 66/2003 riproduce quella europea. Le imprese con personale tecnico, commerciale o ispettivo itinerante dovranno pertanto valutare l'impatto sulla rilevazione delle presenze: il tempo di trasferta computato come orario di lavoro rileva ai fini dei riposi giornalieri, del limite settimanale e dell'eventuale lavoro straordinario, mentre il trattamento economico segue le previsioni del contratto collettivo applicato.
In sintesi
- Principio: il viaggio verso il luogo di intervento stabilito dal datore, e il rientro, è orario di lavoro
- Sede fissa: non esclude la qualificazione; irrilevante che il viaggio avvenga fuori dall'orario abituale
- Retribuzione: resta di competenza del diritto nazionale e della contrattazione collettiva
- Effetti pratici: rilevazione delle presenze, riposi giornalieri, limite settimanale e lavoro straordinario
Corte di giustizia UE, sent. 22.10.2026, causa C-420/24 · art. 2, punto 1, direttiva 2003/88/CE · art. 1, c. 2, lett. a), D.Lgs. 66/2003