Studio Bruno · Imperia
Il decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 riscrive l'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR e modifica il calcolo del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resta l'impianto forfetario fondato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui valorizzata con le tabelle ACI, con imponibile pari al 50% del costo chilometrico, ridotto al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per gli elettrici a batteria. Su tale base si innestano due maggiorazioni. Il valore convenzionale aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, con un parametro ancorato al veicolo e non all'assegnatario; gli accessori e gli allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore comportano un ulteriore incremento forfetario del 5%. Viene inoltre ampliato il regime transitorio, che copre anche i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024. Le nuove regole operano dal periodo d'imposta 2026: è opportuno censire il parco veicoli per data di ordine, consegna e prima immatricolazione.
Il mancato pagamento entro il 31 luglio 2026 della prima rata della definizione agevolata non comporta sempre la perdita del beneficio. Per il versamento in unica soluzione valgono i cinque giorni di tolleranza, con validità fino al 5 agosto 2026. Nei piani rateali la decadenza richiede invece due rate non versate. Il termine utile per recuperare la rata di luglio è quindi il 30 settembre 2026.
Le istruzioni operative aggiornate del GSE hanno eliminato il riferimento ai giorni «lavorativi»: la comunicazione di conferma dell'iperammortamento va trasmessa entro 60 giorni di calendario dall'esito positivo della preventiva. Occorrono un acconto almeno pari al 20% e i dati delle fatture. Il mancato invio nel termine fa decadere la prenotazione: le preventive validate a giugno 2026 scadono già in agosto.
Il decreto correttivo approvato il 4 agosto 2026 codifica la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. La presunzione è relativa e ammette prova contraria. Opera però solo per i componenti positivi non contabilizzati e per i componenti negativi inesistenti, non per i costi sostenuti ma indeducibili. Le somme presunte distribuite sono tassate in capo ai soci come dividendi.
Dal 1° gennaio 2026 lo strumento di pagamento elettronico deve essere collegato al registratore telematico e i dati dei pagamenti vanno trasmessi insieme ai corrispettivi giornalieri. Il decreto correttivo introduce una soglia di tolleranza: nessuna sanzione se lo scostamento tra importi accettati dal POS e importi trasmessi non supera il 5%. La franchigia non copre però le violazioni che incidono sulla liquidazione dell'IVA.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con 460.000 euro una società che aveva consultato oltre cento caselle di posta aziendale dei dipendenti, conservandone il backup per l'intera durata del rapporto e per cinque anni dopo la cessazione. È stato contestato un controllo a distanza privo delle garanzie procedurali dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, oltre a un'informativa carente e alla mancata risposta alle istanze degli interessati.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati presuppone una clausola statutaria di assoluta indistribuibilità degli utili. Le società sportive dilettantistiche che si avvalgono della lucratività attenuata perdono pertanto il regime di favore ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La stessa circolare ammette invece la dispensa dagli adempimenti IVA anche per le operazioni esenti.
Dal 1° agosto 2026 è operativo l'esonero contributivo introdotto dall'art. 4 del D.L. 62/2026 a favore dei datori di lavoro privati che trasformano a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine di giovani con meno di 35 anni. Il beneficio consiste nell'azzeramento dei contributi previdenziali a carico del datore, esclusi i premi INAIL, per un massimo di 24 mesi e nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore stabilizzato. Sono agevolabili le sole trasformazioni di rapporti a termine instaurati entro il 30 aprile 2026, di durata complessiva non superiore a dodici mesi alla data della trasformazione, perfezionate senza soluzione di continuità tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026. Con il messaggio INPS n. 2518/2026 è stata aperta la presentazione delle istanze sul Portale delle Agevolazioni ed è stata istituita la causale UniEmens «ESTA». Poiché le risorse sono contingentate e le domande vengono accolte solo in presenza di capienza, conviene presentare l'istanza con il massimo anticipo rispetto alla trasformazione programmata.
Il Ministero delle imprese ha differito al 15 settembre 2026 il termine per le comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0. La proroga copre sia gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, sia quelli chiusi nel 2025 rimasti privi di comunicazione; nuove risorse finanzieranno inoltre le imprese in lista d'attesa. I modelli vanno trasmessi entro il 15 settembre tramite la sezione «Transizione 4.0» del sito GSE.
Per le nascite, le adozioni e gli affidamenti preadottivi anteriori al 14 aprile 2026 la domanda di bonus nuovi nati va presentata all'INPS entro il 12 agosto 2026, a pena di decadenza. Il contributo è di 1.000 euro una tantum per ogni figlio e richiede il nuovo ISEE per prestazioni familiari non superiore a 40.000 euro. La domanda va inoltrata da uno solo dei genitori.
L'INAIL ha pubblicato il modello OT23 per l'anno 2027, con cui le imprese chiedono la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. Rilevano gli interventi di salute e sicurezza realizzati nel corso del 2026, accompagnati da idonea documentazione probante. La riduzione si somma all'oscillazione per andamento infortunistico favorevole e presuppone la regolarità contributiva verificata tramite DURC.
Il Voucher Cloud e Cybersecurity del MIMIT mette a disposizione 150 milioni di euro per PMI e lavoratori autonomi. Il contributo a fondo perduto copre il 50% delle spese, fino a 20.000 euro, a fronte di un investimento minimo di 4.000 euro, e finanzia hardware e software di sicurezza informatica e servizi cloud. L'apertura dello sportello è attesa nella seconda metà del 2026, con assegnazione in ordine cronologico.
Dal 1° gennaio 2026 le ODV e le APS con ricavi fino a 85.000 euro possono optare per il regime forfetario dell'art. 86 del Codice del Terzo settore. Il reddito si determina con un coefficiente dell'1% per le ODV e del 3% per le APS. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esclusione da IVA opera per tutte le attività dell'ente, comprese quelle non commerciali ai fini dei redditi.
Per la Cassazione (ord. n. 24244/2026) la cessione dell'unica azienda di una srl, che trasforma l'attività da produttiva a finanziaria, è modifica sostanziale dell'oggetto sociale riservata ai soci. In assenza della loro decisione l'amministratore è privo del potere rappresentativo e l'atto risulta inefficace, anche nei confronti del terzo subacquirente.
Si apre un nuovo biennio di concordato preventivo biennale (CPB), per il 2026-2027, disciplinato dal D.Lgs. 13/2024. Possono aderire i soggetti che applicano gli ISA e, in particolare, chi non ha mai concordato o chi, avendo aderito al biennio 2024-2025, intende rinnovare l'opzione arrivando così a quattro annualità concordate. L'adesione avviene compilando il quadro P all'interno degli ISA del modello Redditi 2026, oppure in via autonoma barrando la nuova casella «Comunicazione CPB» (codice 1) del frontespizio e allegando il modello CPB 2026-2027; la stessa casella, con codice 2, consente la revoca. Sia l'adesione sia la revoca vanno comunicate entro il 31 ottobre 2026 (di fatto il 2 novembre 2026 per il differimento festivo). Nel quadro P vanno indicati il reddito e il valore della produzione rettificati del 2025, dai quali muovono le proposte per il 2026 e il 2027. È opportuno valutare per tempo la convenienza della proposta, poiché la scelta impegna il contribuente per l'intero biennio.
Dal 23 luglio 2026 è in vigore il D.Lgs. 122/2026, che ridisegna il Registro dei titolari effettivi recependo la direttiva UE 2024/1640. L'accesso ai dati diventa graduato e ancorato al concetto di legittimo interesse qualificato, con procedure di verifica e ipotesi di esclusione a tutela dei soggetti esposti. La piena operatività resta però subordinata ai decreti attuativi del MIMIT, attesi entro sessanta giorni. Nel frattempo è opportuno che società di capitali e cooperative mantengano aggiornata la comunicazione del titolare effettivo.
Chi non ha inviato la dichiarazione IVA relativa al 2025 entro il 30 aprile 2026 può ancora presentarla come tardiva, e quindi valida, fino al 29 luglio 2026 (novantesimo giorno). Entro tale termine la sanzione fissa di 250 euro è riducibile a 25 euro con il ravvedimento operoso; l'eventuale omesso versamento collegato resta sanabile. Oltre il 29 luglio la dichiarazione diventa omessa, con sanzioni più pesanti e ravvedimento non ammesso. Il versamento va effettuato con F24 (codice tributo 8911, anno 2025) entro il 29 luglio 2026.
Lo schema di decreto correttivo Omnibus interviene sul trattamento fiscale dei contributi pubblici erogati a fronte di costi per studi e ricerche. Nel regime vigente tali contributi, qualificati come contributi in conto capitale, concorrono al reddito per cassa nell'esercizio di incasso. La modifica prevista li riporterebbe alla tassazione per competenza, allineando il dato fiscale alla rappresentazione di bilancio.
Con la risposta a interpello n. 150/2026 l'Agenzia delle Entrate ribadisce che l'aliquota IVA del 10% sugli interventi edilizi dipende dalla qualificazione dell'intervento risultante dal titolo edilizio. Nel caso esaminato la demolizione e ricostruzione qualificata come ristrutturazione edilizia (art. 3, c. 1, lett. d, DPR 380/2001) beneficia dell'aliquota ridotta. L'agevolazione per le opere di urbanizzazione secondaria resta invece limitata alle ipotesi tassative di legge.
I crediti per contributi previdenziali maturati da artigiani, commercianti e iscritti alla Gestione separata, esposti nel quadro RR, possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24 già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il vincolo della preventiva presentazione, previsto dalla L. 213/2023, non è infatti operativo, mancando i provvedimenti attuativi.
La natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore ai fini IRES dipende dal test sulle attività di interesse generale (art. 79 del D.Lgs. 117/2017), che confronta i corrispettivi con i costi effettivi, diretti e indiretti. Per le associazioni di promozione sociale che svolgono l'attività anche verso terzi, i costi effettivi vanno ripartiti proporzionalmente tra i comparti. Restano escluse dal test le attività considerate in ogni caso non commerciali.
Con la risposta all'interpello n. 138/2026 l'Agenzia delle Entrate chiarisce gli effetti della messa in liquidazione della società sul concordato preventivo biennale. La liquidazione ordinaria rientra infatti tra le circostanze eccezionali individuate dal D.M. 14 giugno 2024: il concordato cessa di produrre effetti dal periodo d'imposta in cui i redditi effettivi risultano inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati. L'apertura della liquidazione determina altresì, ai sensi dell'art. 182 del TUIR, il frazionamento dell'anno in due autonomi periodi d'imposta, con un regime fiscale definitivo per i redditi di ciascun periodo e imputazione per trasparenza ai soci esistenti alla chiusura dei periodi stessi. Ai soci receduti prima della messa in liquidazione si applicano invece le regole dell'art. 20-bis del TUIR sulla liquidazione della quota, in coerenza con la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Chi ha aderito al concordato e valuta la cessazione dell'attività deve pertanto considerare sia la possibile decadenza degli effetti del CPB sia lo sdoppiamento dell'esercizio, con i relativi adempimenti dichiarativi.
Per i beni 4.0 che accedono al nuovo iperammortamento 2026 non è previsto l'obbligo di riportare in fattura una dicitura dedicata, a differenza del precedente credito d'imposta Transizione 4.0. L'agevolazione opera infatti come maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto, con comunicazioni al GSE, perizia asseverata e certificazione contabile. Resta comunque consigliabile indicare il riferimento normativo su fatture, DDT e contratti, a presidio della tracciabilità dell'investimento.
Entro il 20 luglio 2026 i contribuenti interessati dalla proroga – soggetti ISA con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, forfetari e minimi, oltre ai soci di società trasparenti – versano senza maggiorazione le imposte risultanti dalle dichiarazioni. Il differimento comprende anche le sostitutive del concordato preventivo biennale e i contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti. Dal 21 luglio al 20 agosto il versamento resta possibile con la maggiorazione dello 0,8%.
Per gli avvisi bonari da liquidazione automatica e controllo formale, il termine di 60 giorni per il pagamento delle somme o della prima rata è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Per tutto agosto è inoltre sospeso l'invio di nuove comunicazioni di irregolarità e delle lettere di compliance, salvo casi di urgenza. Le rate successive alla prima vanno invece versate alle scadenze ordinarie, anche nel periodo estivo.
Dal 1° al 31 agosto è sospeso il decorso dei termini processuali tributari: ricorsi, appelli, costituzioni in giudizio, riassunzioni e memorie. Un atto impositivo notificato il 20 luglio 2026 è pertanto impugnabile fino al 19 ottobre 2026. La sospensione opera anche per i termini a ritroso relativi a memorie e documenti, mentre non si applica ai procedimenti cautelari.
Secondo la Cassazione la sottoscrizione dell'aumento di capitale ha natura consensuale: la delibera è valida ed efficace anche senza il contestuale versamento del 25% dei conferimenti in denaro, che resta esigibile a semplice richiesta degli amministratori. La delibera è inoltre iscrivibile nel Registro delle imprese; il versamento può essere garantito da polizza o fideiussione, ovvero estinto per compensazione con crediti del socio.
La Corte Costituzionale conferma l'assetto conseguente alla sentenza n. 118/2025: nelle imprese fino a 15 dipendenti l'indennità per il licenziamento illegittimo nel regime delle tutele crescenti non incontra più il tetto delle sei mensilità. Resta il dimezzamento rispetto alle imprese maggiori, ma il giudice può personalizzare il risarcimento. Attesa un'ulteriore pronuncia sull'art. 8 della L. 604/66.