Studio Bruno · Imperia
Con la consulenza giuridica 3 marzo 2026, n. 4, l'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento consolidato sul regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali nelle RSA: le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali a favore di soggetti svantaggiati scontano l'IVA al 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1, D.P.R. 633/1972). Restano invece ad aliquota ordinaria i servizi generici privi di funzione socio-sanitaria, come il lavaggio degli indumenti personali degli ospiti, non riconducibili alla gestione globale della struttura. Di qui l'importanza di distinguere, anche in fattura, le prestazioni agevolabili dai servizi accessori.
Dal 12 giugno 2026 è operativa la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive del nuovo iperammortamento (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025), riferito agli investimenti in beni 4.0 ed energetici realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La comunicazione preventiva ha natura prenotativa: va inviata prima di avviare l'investimento, pena la perdita del beneficio.
Il D.Lgs. 81/2025 introduce un tetto di 85.000 euro alla flat tax del concordato preventivo biennale: entro tale soglia restano le aliquote agevolate del 10, 12 o 15% in base all'ISA, mentre sull'eccedenza si applica il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES. La modifica riguarda le adesioni al biennio 2025-2026 formalizzate dal 13 giugno 2025.
Il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del regime forfetario non concorre all'IRPEF: in assenza di altri redditi imponibili non spettano deduzioni e detrazioni. Alcuni recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 29/2026) riconoscono però al forfetario «incapiente» le forme di fruizione alternative, come la trasformazione della detrazione in credito d'imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative.
Si consolida l'orientamento sulla variazione dell'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro: il provvedimento d'ufficio dell'INPS opera, di regola, dalla data di notifica. L'effetto retroattivo, con recupero dei contributi pregressi, scatta soltanto in caso di dichiarazioni inesatte rese all'atto dell'iniziale inquadramento (art. 3, c. 8, L. 335/1995), e non per la mera omessa comunicazione di mutamenti successivi dell'attività.
Dal 1° luglio 2026, in attuazione del «pacchetto mobilità» UE (Reg. UE 2020/1054), scatta l'obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) per i veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio di merci per conto terzi. Sono esclusi i trasporti in conto proprio. L'apparecchiatura va installata entro il 1° luglio 2026.
Con il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 è stato aggiornato il DM 21 marzo 2023 sulla composizione negoziata della crisi (art. 13, c. 2, D.Lgs. 14/2019). Tra le novità: una nuova sezione dedicata al valore di liquidazione e al valore riservato ai soci, una modalità semplificata del test pratico di autodiagnosi per le imprese minori e un nuovo allegato con l'indice della relazione finale.
Le imprese commerciali che nel 2025 hanno ricevuto da enti pubblici contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici superiori complessivamente a 10.000 euro devono pubblicarne i dati. L'obbligo si assolve in nota integrativa del bilancio oppure, per chi non la redige (microimprese e bilanci abbreviati), sul proprio sito Internet entro il 30 giugno 2026. In caso di omissione la sanzione è pari all'1% degli importi, con un minimo di 2.000 euro, e oltre 90 giorni si arriva alla restituzione del beneficio.
Le imprese che entro il 31 dicembre 2025 hanno «prenotato» investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A, L. 232/2016) con ordine accettato e acconto di almeno il 20% possono ancora fruire del credito d'imposta, ma solo completando gli investimenti entro il 30 giugno 2026. Per i beni ultimati entro tale data va inoltre trasmessa la comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026, pena il mancato perfezionamento dell'agevolazione.
Dal 7 giugno 2026 è in vigore il D.Lgs. 96/2026, che attua la direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva. I datori di lavoro devono rendere accessibili ai lavoratori i criteri di determinazione della retribuzione e dei livelli retributivi; in fase di selezione non possono più chiedere ai candidati la retribuzione percepita in passato e devono indicare la retribuzione iniziale o la relativa fascia. Sotto i 50 dipendenti non opera l'obbligo sui criteri di progressione economica.
I soggetti ammessi al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica relativi al 2025 — riconosciuto nella misura del 75% del valore incrementale — devono indicarlo nei quadri RU e RS del modello REDDITI 2026. L'utilizzo avviene in compensazione tramite F24, con codice tributo 6900, e il credito concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP.
Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 i beni e servizi concessi ai dipendenti, comprese le somme rimborsate per utenze domestiche, affitto o interessi sul mutuo della prima casa, non concorrono al reddito di lavoro dipendente entro 1.000 euro, elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico. Al superamento della soglia, però, l'intero importo — e non solo l'eccedenza — diventa imponibile e va riportato nel rigo RC17 del modello REDDITI 2026.
Dal 1° luglio 2026 il Regolamento UE n. 382/2026 introduce un dazio doganale temporaneo di 3 euro per articolo sulle spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, in sostituzione della franchigia finora prevista. La Commissione europea ha pubblicato una guida con i primi chiarimenti sulle definizioni di «valore intrinseco» e di «articolo» rilevanti ai fini dell'applicazione del dazio.
Con il provvedimento n. 153611/2026 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione i dati delle fatture elettroniche emesse dai titolari di partita IVA con carichi a ruolo. La Riscossione può così individuare i clienti (i «terzi pignorabili») verso cui il debitore ha fatturato negli ultimi sei mesi e avviare più rapidamente i pignoramenti presso terzi.
Nei primi cinque anni di attività il forfetario può applicare l'imposta sostitutiva al 5% anziché al 15%, ma solo se avvia una nuova attività vera e propria. L'Agenzia delle Entrate intensifica le verifiche sul requisito di novità: se la nuova attività si rivolge alla stessa clientela e impiega le stesse competenze di un precedente lavoro, l'aliquota agevolata è preclusa e viene recuperata la differenza, con sanzioni. Nel modello Redditi PF 2026 va barrata l'apposita casella al rigo LM21.
Entro il 16 giugno 2026 i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli versano la prima rata dell'IMU, pari al 50% dell'imposta calcolata con le aliquote dell'anno precedente. Il saldo a conguaglio si versa entro il 16 dicembre sulle aliquote 2026 del Comune.
Le imprese con comunicazioni Transizione 5.0 rimaste senza copertura per esaurimento fondi rientrano grazie alle nuove risorse. Il credito, incrementato ed esteso agli investimenti in rinnovabili, si usa in F24 con codice tributo 7079 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione dell'importo utilizzabile.
La legge di conversione del D.L. 19/2026 introduce una nuova ipotesi di fatturazione differita per i raggruppamenti temporanei d'impresa. La fattura verso la stazione appaltante resta delle singole raggruppate; la capogruppo può emetterla in nome e per conto delle mandanti, anche in forma differita mensile. Resta esclusa la fatturazione accentrata a nome della sola mandataria.
Il D.L. 89/2026 estende i crediti d'imposta sul carburante per autotrasporto e imprese agricole. Per le imprese agricole il credito sale fino al 20% della spesa di carburante al netto IVA, ora non solo di marzo ma anche di aprile e maggio 2026, comprovata dalle fatture d'acquisto.
Per i contratti di lavoro stagionale non si applica l'intervallo obbligatorio tra la fine di un contratto a termine e la riassunzione dello stesso lavoratore: i rapporti possono susseguirsi senza soluzione di continuità. Non operano nemmeno i limiti quantitativi rispetto all'organico previsti per il tempo determinato.
L'INAIL ha aggiornato i limiti minimi di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi 2026: 58,13 euro al giorno (1.511,38 mensili) per la generalità dei dipendenti e 51,70 euro per gli operai agricoli. Anche con retribuzione effettiva inferiore, il premio va commisurato al minimale.
Il D.L. 38/2026 è stato convertito nella L. 88/2026 (GU del 22 maggio 2026) dopo il via libera definitivo della Camera. Tra le novità più rilevanti per le imprese: interessi sulle rateazioni INPS ridotti dall'8,15% al 4,15%, bollo sui conti correnti che sale a 118 euro, nuovi tetti al concordato preventivo con adesione al 31 ottobre, rottamazione-quinquies estesa ai carichi degli enti locali e ripristino del regime Pex.
Il D.L. 89/2026 sposta al 20 luglio i versamenti in scadenza al 30 giugno per soggetti ISA e forfetari, senza maggiorazione. Chi paga nei 30 giorni successivi (entro il 19 agosto) sconta una maggiorazione dello 0,80%, doppia rispetto al consueto 0,40%.
Gli imprenditori individuali hanno tempo fino al 31 maggio 2026 per estromettere gli immobili strumentali con imposta sostitutiva dell'8% sulle plusvalenze. Il termine cade di domenica e non gode di proroga automatica al lunedì.
La Corte di Giustizia UE (cause C-684/24 e C-685/24) respinge i ricorsi delle fiduciarie e riapre la strada all'operatività del Registro dei titolari effettivi, sospeso dal 2024. Società, persone giuridiche private e trust si preparino alla comunicazione.
Nel quadro LM va indicato il nuovo codice ATECO 2025 al rigo LM21 e il vecchio codice ATECO 2007 al rigo LM22: è quest'ultimo a richiamare il coefficiente di redditività corretto. Indicare il codice sbagliato può far salire il coefficiente e quindi l'imposta sostitutiva.
Dal 2025 i rimborsi spese addebitati analiticamente al committente non concorrono al reddito di lavoro autonomo e le relative spese non sono deducibili. L'esclusione opera solo con addebito separato in fattura e documentazione idonea. La novità debutta nel rigo RE15 dei modelli Redditi 2026.
La circolare INPS n. 60/2026 detta le regole per la dilazione dei debiti contributivi non affidati alla riscossione: fino a 36 rate per importi sotto i 500.000 euro e fino a 60 rate oltre tale soglia. Domanda telematica dal Cassetto previdenziale del contribuente.