Studio Bruno · Imperia
Non può applicare il regime forfetario chi esercita l'attività prevalentemente verso datori di lavoro attuali o dei due periodi d'imposta precedenti, ovvero verso soggetti a essi riconducibili: la soglia è superata quando i ricavi o compensi verso tali soggetti eccedono il 50% del totale. La verifica va effettuata al termine del periodo d'imposta e, ove integrata, comporta la fuoriuscita dal regime dall'anno successivo. Restano esclusi il praticantato obbligatorio e i pensionamenti obbligatori per legge; la nozione di datore di lavoro comprende anche i redditi assimilati, con i compensi di revisori e sindaci fuori dalla causa ostativa e quelli di amministratore inclusi. L'assenza di cause ostative si attesta nel rigo LM21 del modello REDDITI 2026.
Il trattamento fiscale dei rimborsi agli amministratori dipende dalla qualificazione del compenso, assimilato al lavoro dipendente o professionale. Per le trasferte fuori Comune i rimborsi documentati non sono imponibili e la deducibilità per la società incontra i limiti giornalieri di 180,76 euro in Italia e 258,23 euro all'estero. Dal 2025 vitto, alloggio, taxi e NCC richiedono pagamenti tracciabili.
Sulle maggiorazioni corrisposte nel 2026 per lavoro notturno, festivo e a turni si applica un'imposta sostitutiva del 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro, per i dipendenti con reddito 2025 fino a 40.000 euro. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il beneficio copre sempre la maggiorazione domenicale e l'intera retribuzione dello straordinario notturno o festivo, incluse reperibilità e pernottamento.
Per fronteggiare le ondate di calore eccezionali, dal 1° luglio al 31 dicembre 2026 le imprese edili e affini impegnate in opere infrastrutturali accedono alla CIGO senza il computo del limite delle 52 settimane e con esonero dal contributo addizionale. In agricoltura la CISOA è estesa anche agli operai a tempo determinato e non intacca il plafond delle 90 giornate annue.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2029: il rinnovo dell'autorizzazione europea, in corso di adozione, produce effetti dal 1° luglio 2026. L'ambito soggettivo resta invariato, pertanto le imprese che forniscono Pubbliche Amministrazioni, enti e società quotate proseguono con le consuete modalità di fatturazione.
Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione con ricavi o compensi fino a 400.000 euro beneficiano di un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici ricevuti da consumatori finali. Il credito, utilizzabile in compensazione tramite F24, non concorre al reddito né all'IRAP. Quello maturato nel 2025 va indicato nel quadro RU del modello REDDITI 2026, con codice credito H3.
Torna per il 2026 il credito d'imposta del 10% per le spese di design e ideazione estetica, fino a 2 milioni di euro per impresa, nel limite complessivo di 60 milioni. L'accesso richiede una comunicazione di prenotazione e una di completamento. Le prenotazioni si trasmettono dalle ore 12:00 del 7 luglio 2026 sulla piattaforma MIMIT; rileva l'ordine cronologico di invio.
Due recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate delimitano i casi di maggiorazione sugli acconti del concordato preventivo biennale. La maggiorazione (10% ai fini IRES/IRPEF e 3% IRAP) scatta solo nel primo periodo del patto: nel 2026 è dovuta esclusivamente da chi aderisce per la prima volta al CPB 2026-2027. Chi rinnova il biennio non si trova nel primo periodo e non versa alcuna maggiorazione; chi esce dal patto calcola comunque gli acconti sul reddito concordato 2025. Il versamento segue il termine della seconda o unica rata di acconto.
Sono disponibili nell'area riservata le comunicazioni con gli importi della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023. È previsto l'abbattimento di sanzioni, interessi e compensi di riscossione, con pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali. La prima rata, o l'unica soluzione, va versata entro il 31 luglio 2026, pena la decadenza dal beneficio.
Sugli aumenti retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione dei rinnovi dei CCNL 2024-2026 si applica un'imposta sostitutiva del 5%, per i dipendenti con reddito fino a 33.000 euro. L'agevolazione non spetta se al rapporto non è applicato un contratto collettivo e resta dovuta anche quando l'incremento assorbe un superminimo. Il beneficio è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro in busta paga, salvo rinuncia scritta.
L'esenzione del 95% della plusvalenza (art. 87 TUIR) non dipende dalla sola iscrizione della quota tra le immobilizzazioni finanziarie: occorre una reale destinazione durevole dell'investimento. La Cassazione conferma che l'Amministrazione può sindacare le classificazioni di bilancio incoerenti con la sostanza economica dell'operazione, valutando delibere, accordi collegati e capacità di mantenere la partecipazione nel tempo.
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il limite di sei mensilità dell'indennità per licenziamento illegittimo nelle imprese sotto soglia. Il giudice può ora modulare il risarcimento fino a 18 mensilità, valutando dimensioni dell'attività, anzianità, settore e comportamento delle parti. Cresce così l'importanza della correttezza, formale e sostanziale, dei provvedimenti di recesso.
In sede di estinzione o scioglimento di un ente del Terzo settore il patrimonio residuo non è distribuibile, ma va devoluto ad altri ETS, previo parere dell'Ufficio del RUNTS (art. 9 D.Lgs. 117/2017). Il vincolo riflette il divieto di distribuzione di utili e avanzi; profili delicati riguardano la ricostruzione del patrimonio incrementale maturato nel tempo dall'ente.
Il MEF ha posto in consultazione (22 giugno - 6 luglio 2026) lo schema di decreto che recepisce la direttiva UE 2025/516. Tra le novità la registrazione IVA unica europea, l'estensione dei regimi OSS/IOSS e la graduale soppressione del call-off stock. Le misure si applicheranno dal 1° gennaio 2027 e interessano soprattutto e-commerce e scambi intracomunitari.
Dal 1° luglio 2026 cambia la destinazione del TFR: per i lavoratori di prima assunzione del settore privato l'iscrizione al fondo collettivo diventa automatica, salvo rinuncia espressa entro 60 giorni, in luogo del silenzio-assenso a 6 mesi. Il conferimento automatico comprende TFR, contributo del datore e contributo minimo del lavoratore, con effetti diretti sul costo del lavoro. Sale inoltre da 5.164,57 a 5.300 euro il limite di deducibilità dei contributi dal 2026.
Il pagamento anticipato di un corrispettivo già individuato anticipa il momento impositivo IVA: l'operazione si considera effettuata all'incasso (art. 6, c. 4, D.P.R. 633/1972). L'imposta è dovuta sull'acconto, con obbligo di fatturazione immediata, senza attendere consegna o saldo. Diverso il caso della caparra, priva di natura di corrispettivo, che non anticipa l'imposta.
Chi acquista un'azienda risponde in solido dei debiti anteriori al trasferimento solo se risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.). Il limite tutela l'acquirente dalle passività occulte. Non opera però quando il trasferimento è meramente apparente o simulato, privo di un reale mutamento del titolare: in tal caso la responsabilità si estende.
I gestori delle strutture ricettive e i soggetti delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno 2025. L'invio è esclusivamente telematico e va effettuato anche in assenza di presenze; l'omissione o l'infedeltà costa dal 100% al 200% dell'imposta dovuta. La trasmissione va effettuata entro il 30 giugno 2026.
Il decreto attuativo 7 maggio 2026 impone, per il nuovo iper-ammortamento, perizia tecnica asseverata e certificazione contabile per tutti i beni agevolati. Viene meno l'autodichiarazione ammessa in passato per gli investimenti sotto i 300.000 euro. Chi pianifica investimenti deve prevedere per tempo costi e tempi della perizia, da attestare alla comunicazione di completamento.
Il bonus per i redditi fino a 20.000 euro e l'ulteriore detrazione fino a 40.000 euro, erogati in busta paga nel 2025, si verificano nella dichiarazione 2026. Il conguaglio sul reddito effettivo può rendere il beneficio in tutto o in parte non spettante, con restituzione dell'eccedenza; chi ne è rimasto privo lo recupera in dichiarazione.
Nel documento commerciale di bar e ristoranti la descrizione del servizio può essere sintetica, purché identifichi la prestazione. Sono ammesse diciture come «primo, secondo, dolce» o «pasto completo», mentre non basta una voce generica come «somministrazione». È utile impostare di conseguenza le causali dei registratori telematici e dei sistemi di cassa.
Con la consulenza giuridica 3 marzo 2026, n. 4, l'Agenzia delle Entrate conferma l'orientamento consolidato sul regime IVA delle prestazioni rese dalle cooperative sociali nelle RSA: le prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali a favore di soggetti svantaggiati scontano l'IVA al 5% (Tabella A, parte II-bis, n. 1, D.P.R. 633/1972). Restano invece ad aliquota ordinaria i servizi generici privi di funzione socio-sanitaria, come il lavaggio degli indumenti personali degli ospiti, non riconducibili alla gestione globale della struttura. Di qui l'importanza di distinguere, anche in fattura, le prestazioni agevolabili dai servizi accessori.
Dal 12 giugno 2026 è operativa la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive del nuovo iperammortamento (art. 1, commi 427-436, L. 199/2025), riferito agli investimenti in beni 4.0 ed energetici realizzati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La comunicazione preventiva ha natura prenotativa: va inviata prima di avviare l'investimento, pena la perdita del beneficio.
Il D.Lgs. 81/2025 introduce un tetto di 85.000 euro alla flat tax del concordato preventivo biennale: entro tale soglia restano le aliquote agevolate del 10, 12 o 15% in base all'ISA, mentre sull'eccedenza si applica il 43% per i soggetti IRPEF e il 24% per i soggetti IRES. La modifica riguarda le adesioni al biennio 2025-2026 formalizzate dal 13 giugno 2025.
Il reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del regime forfetario non concorre all'IRPEF: in assenza di altri redditi imponibili non spettano deduzioni e detrazioni. Alcuni recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 29/2026) riconoscono però al forfetario «incapiente» le forme di fruizione alternative, come la trasformazione della detrazione in credito d'imposta per gli investimenti in start-up e PMI innovative.
Si consolida l'orientamento sulla variazione dell'inquadramento previdenziale dei datori di lavoro: il provvedimento d'ufficio dell'INPS opera, di regola, dalla data di notifica. L'effetto retroattivo, con recupero dei contributi pregressi, scatta soltanto in caso di dichiarazioni inesatte rese all'atto dell'iniziale inquadramento (art. 3, c. 8, L. 335/1995), e non per la mera omessa comunicazione di mutamenti successivi dell'attività.
Dal 1° luglio 2026, in attuazione del «pacchetto mobilità» UE (Reg. UE 2020/1054), scatta l'obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2) per i veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate impiegati in trasporti internazionali o di cabotaggio di merci per conto terzi. Sono esclusi i trasporti in conto proprio. L'apparecchiatura va installata entro il 1° luglio 2026.
Con il decreto dirigenziale 23 aprile 2026 è stato aggiornato il DM 21 marzo 2023 sulla composizione negoziata della crisi (art. 13, c. 2, D.Lgs. 14/2019). Tra le novità: una nuova sezione dedicata al valore di liquidazione e al valore riservato ai soci, una modalità semplificata del test pratico di autodiagnosi per le imprese minori e un nuovo allegato con l'indice della relazione finale.