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La gestione fiscale va ben oltre la compilazione delle dichiarazioni: richiede pianificazione strategica e conoscenza approfondita della normativa tributaria e delle sue evoluzioni. Lo studio garantisce un presidio continuativo su tutti gli adempimenti, con orientamento costante alla tutela del contribuente.
Ogni decisione aziendale comporta riflessi fiscali di rilievo. Lo studio accompagna imprenditori e professionisti in una valutazione preventiva delle loro scelte, ricercando costantemente la soluzione più efficiente nel pieno rispetto della normativa, considerando altresì la struttura patrimoniale e le esigenze di protezione del nucleo familiare.
La gestione dei rapporti di lavoro richiede competenza tecnica e aggiornamento normativo costante. L'assistenza copre l'intero ciclo di vita del rapporto, offrendo consulenza completa in diritto del lavoro e amministrazione del personale, con orientamento alla prevenzione delle criticità.
Affiancando l'impresa nelle sue decisioni strategiche, l'attività integra pianificazione economico-finanziaria e gestione contabile con un'analisi costante dei dati aziendali, per una rappresentazione consapevole e affidabile della situazione economica e patrimoniale, elemento essenziale nei rapporti con stakeholder e terzi.
Il decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 riscrive l'art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR e modifica il calcolo del fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Resta l'impianto forfetario fondato sulla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui valorizzata con le tabelle ACI, con imponibile pari al 50% del costo chilometrico, ridotto al 20% per gli ibridi plug-in e al 10% per gli elettrici a batteria.
Su tale base si innestano due maggiorazioni. Il valore convenzionale aumenta del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, con un parametro ancorato al veicolo e non all'assegnatario; gli accessori e gli allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore comportano un ulteriore incremento forfetario del 5%. Viene inoltre ampliato il regime transitorio, che copre anche i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024. Le nuove regole operano dal periodo d'imposta 2026: è opportuno censire il parco veicoli per data di ordine, consegna e prima immatricolazione.
In sintesi
art. 51, c. 4, lett. a), TUIR · decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto 2026 · art. 1, cc. 48 e 48-bis, L. 207/2024 · tabelle nazionali ACI
Il mancato pagamento entro il 31 luglio 2026 della prima rata della definizione agevolata non comporta sempre la perdita del beneficio. Per il versamento in unica soluzione valgono i cinque giorni di tolleranza, con validità fino al 5 agosto 2026. Nei piani rateali la decadenza richiede invece due rate non versate. Il termine utile per recuperare la rata di luglio è quindi il 30 settembre 2026.
Le istruzioni operative aggiornate del GSE hanno eliminato il riferimento ai giorni «lavorativi»: la comunicazione di conferma dell'iperammortamento va trasmessa entro 60 giorni di calendario dall'esito positivo della preventiva. Occorrono un acconto almeno pari al 20% e i dati delle fatture. Il mancato invio nel termine fa decadere la prenotazione: le preventive validate a giugno 2026 scadono già in agosto.
Il decreto correttivo approvato il 4 agosto 2026 codifica la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati nelle società di capitali a ristretta base partecipativa. La presunzione è relativa e ammette prova contraria. Opera però solo per i componenti positivi non contabilizzati e per i componenti negativi inesistenti, non per i costi sostenuti ma indeducibili. Le somme presunte distribuite sono tassate in capo ai soci come dividendi.
Dal 1° gennaio 2026 lo strumento di pagamento elettronico deve essere collegato al registratore telematico e i dati dei pagamenti vanno trasmessi insieme ai corrispettivi giornalieri. Il decreto correttivo introduce una soglia di tolleranza: nessuna sanzione se lo scostamento tra importi accettati dal POS e importi trasmessi non supera il 5%. La franchigia non copre però le violazioni che incidono sulla liquidazione dell'IVA.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato con 460.000 euro una società che aveva consultato oltre cento caselle di posta aziendale dei dipendenti, conservandone il backup per l'intera durata del rapporto e per cinque anni dopo la cessazione. È stato contestato un controllo a distanza privo delle garanzie procedurali dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori, oltre a un'informativa carente e alla mancata risposta alle istanze degli interessati.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la decommercializzazione dei corrispettivi specifici versati da soci e tesserati presuppone una clausola statutaria di assoluta indistribuibilità degli utili. Le società sportive dilettantistiche che si avvalgono della lucratività attenuata perdono pertanto il regime di favore ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. La stessa circolare ammette invece la dispensa dagli adempimenti IVA anche per le operazioni esenti.