L'INPS ha reso operativo il servizio per la presentazione delle domande del bonus mamme 2026, previsto dall'art. 1, c. 207, della L. 199/2025 e illustrato dalla circolare n. 106 del 16 ottobre 2026 e dal messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026.
L'importo sale da 40 a 60 euro per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa, per un massimo di 720 euro annui. Le somme sono esenti da imposte e contributi e non rilevano ai fini ISEE. Il pagamento è previsto in un'unica soluzione a dicembre, nel limite di spesa di 630 milioni di euro. La misura costituisce una soluzione ponte, poiché l'esonero contributivo parziale previsto dalla L. 207/2024 è stato rinviato al 2027.
Il bonus spetta alle madri con due figli, il minore di età inferiore a 10 anni, e alle madri con tre o più figli, il minore di età inferiore a 18 anni, compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo. Il requisito deve sussistere al 1° gennaio 2026 oppure maturare nel corso dell'anno, nel qual caso il bonus decorre dal mese in cui si perfeziona. Sono richiesti un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche intermittente o in somministrazione, con esclusione del lavoro domestico, oppure un'attività autonoma con iscrizione alle gestioni INPS, alle casse professionali o alla Gestione separata. Sono escluse le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all'assicurazione generale obbligatoria.
I redditi da lavoro del 2026, dipendente e autonomo, non devono superare 40.000 euro annui; nel computo rientrano anche i redditi esenti o a tassazione agevolata, le indennità di maternità e le integrazioni salariali, mentre restano fuori NASpI, DIS-COLL e pensioni. Per le lavoratrici con tre o più figli il bonus non spetta per i mesi in cui sussiste, anche solo in parte, un rapporto a tempo indeterminato: in tali casi trova applicazione l'esonero totale della quota di contributi IVS a carico della lavoratrice fino al 31 dicembre 2026. La stessa regola vale per l'apprendistato e per la trasformazione del contratto a termine, dal mese di conversione.
La domanda va presentata in via telematica dal sito dell'INPS, nel servizio dedicato al nuovo bonus mamme 2026, con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS, oppure tramite Contact Center multicanale o patronati. La lavoratrice dichiara sotto la propria responsabilità il possesso dei requisiti e indica la modalità di pagamento prescelta, accredito su conto con IBAN o bonifico domiciliato. Il termine è il 31 dicembre 2026; se il requisito si perfeziona a dicembre, la domanda può essere presentata entro il 31 gennaio 2027. L'INPS può accogliere la domanda, accoglierla in parte o respingerla, ed è ammesso il riesame in via telematica; le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dal beneficio e il recupero delle somme. Poiché il pagamento è unico e il termine ravvicinato, è opportuno che le lavoratrici interessate verifichino per tempo il possesso dei requisiti e le credenziali di accesso.
In sintesi
- Importo: 60 euro per ogni mese o frazione di mese di attività, fino a 720 euro annui; esente da imposte e contributi e non rilevante ai fini ISEE
- Platea: madri con due figli (minore sotto i 10 anni) o con tre o più figli (minore sotto i 18 anni), lavoratrici dipendenti o autonome
- Reddito da lavoro 2026: non superiore a 40.000 euro annui
- Madri con tre o più figli: il rapporto a tempo indeterminato, anche per una frazione di mese, esclude il bonus e apre all'esonero della quota IVS a carico della lavoratrice
- Domanda: telematica sul sito INPS, tramite Contact Center o patronati, entro il 31 dicembre 2026 (31 gennaio 2027 se il requisito matura a dicembre)
- Pagamento: in unica soluzione a dicembre, nel limite di spesa di 630 milioni di euro
art. 1, c. 207, L. 199/2025 · circolare INPS 16.10.2026 n. 106 · messaggio INPS 20.10.2026 n. 3343 · art. 1, c. 180, L. 213/2023