L'art. 1, commi 210-213, della L. 30 dicembre 2025 n. 199 ha introdotto in favore dei datori di lavoro privati un incentivo strutturale, operativo dal 2026, per l'assunzione di donne che, alla data dell'evento incentivato, siano cumulativamente madri di almeno tre figli di età inferiore a diciotto anni – ossia diciassette anni e trecentosessantaquattro giorni – e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'agevolazione consiste nell'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile. Restano esclusi dallo sgravio i premi e i contributi dovuti all'INAIL, nonché specifiche contribuzioni non oggetto di esonero.
Sul piano oggettivo sono agevolabili le assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti già agevolati. Restano invece esclusi i rapporti di lavoro domestico, l'apprendistato e il lavoro intermittente o a chiamata. La durata dell'esonero è modulata in funzione della tipologia contrattuale: dodici mesi dalla data dell'assunzione a termine, anche in somministrazione; diciotto mesi decorrenti dalla data della prima assunzione a tempo determinato nel caso di trasformazione di un rapporto già incentivato; ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione a tempo indeterminato.
Le istruzioni operative sono state diramate con la circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026. L'accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di apposita domanda di ammissione, mediante il modulo denominato «ELM3», disponibile nella sezione «Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)». Nell'istanza occorre indicare la lavoratrice assunta, con dichiarazione del relativo status di soggetto privo di impiego e di madre di almeno tre figli minori di diciotto anni, il codice della comunicazione obbligatoria riferita al rapporto instaurato o trasformato, l'importo della retribuzione mensile media comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, l'eventuale percentuale di lavoro a tempo parziale e la misura dell'aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Il requisito anagrafico dei figli deve sussistere in capo alla lavoratrice al momento dell'assunzione. Sono pertanto ininfluenti la nascita del terzo figlio in data successiva all'evento incentivato, così come il compimento del diciottesimo anno di età da parte di uno dei figli dopo l'instaurazione del rapporto. Peraltro, in presenza di più di tre figli, non rileva la contestuale presenza di figli maggiorenni, purché almeno tre di essi siano in possesso del requisito anagrafico alla data richiesta.
L'istruttoria dell'Istituto si articola nella verifica dell'esistenza del rapporto attraverso la banca dati delle comunicazioni obbligatorie, nel calcolo dell'importo spettante sulla base dell'aliquota datoriale indicata e nella verifica della copertura finanziaria. In caso di capienza delle risorse per l'intero periodo agevolabile, l'INPS comunica l'esito in calce al modulo telematico, autorizzando la fruizione e individuando l'importo massimo dell'esonero. La fruizione è ammessa soltanto dopo l'accantonamento definitivo delle risorse e avviene in quote mensili, a decorrere dal mese di assunzione e per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro; di conseguenza, il recupero si realizza mediante conguaglio nelle denunce contributive, nei limiti della contribuzione esonerabile.
art. 1, cc. 210-213, L. 30 dicembre 2025 n. 199 · circ. INPS n. 82 del 29 luglio 2026 · modulo «ELM3» – Portale delle Agevolazioni INPS