« La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte. » Tel: +39 0183 296988  ·  mail@studiobruno.it
← Aggiornamenti
Lavoro · Licenziamenti

Licenziamenti nelle piccole imprese: la Consulta estende la maggiorazione dell'indennità ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015

26 ottobre 2026 · Studio Bruno

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 174 depositata il 22 ottobre 2026, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 8 della L. 604/1966, applicabile ai lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da imprese che non raggiungono i limiti dimensionali dell'art. 18, c. 8, dello Statuto dei lavoratori.

L'art. 8 dispone che, accertata l'insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro tre giorni oppure, in alternativa, versi un'indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da graduare in base al numero dei dipendenti, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio e al comportamento e alle condizioni delle parti. Per i lavoratori con anzianità superiore a 10 anni l'indennità poteva essere maggiorata fino a 10 mensilità e, oltre i 20 anni, fino a 14, ma soltanto «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro».

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Livorno con l'ordinanza del 12 febbraio 2026, che aveva evidenziato come il tetto di 6 mensilità non fosse un deterrente adeguato e non consentisse di graduare il risarcimento in base alla gravità del vizio del licenziamento. La Consulta ha eliminato dall'art. 8 le parole relative ai quindici prestatori di lavoro. Il requisito dimensionale, osserva la Corte, è ormai anacronistico, perché la L. 108/1990 ha ridefinito il campo della tutela reale e sostituito lo stesso art. 8, e costituisce l'unico ostacolo a che il giudice determini l'indennità in una forbice più ampia.

La decisione si colloca nel solco della sentenza n. 118/2025, che aveva già eliminato il tetto di 6 mensilità previsto per le piccole imprese dall'art. 9, c. 1, del D.Lgs. 23/2015, applicabile ai lavoratori assunti dal 7 marzo 2015. Quanto all'anzianità, la Corte rileva che i lavoratori assunti prima di tale data hanno ormai maturato almeno 10 anni di servizio, sicché anche il requisito dei 20 anni, necessario per la maggiorazione fino a 14 mensilità, risulterà progressivamente privo di rilievo ostativo.

Sul piano pratico, per le piccole imprese il rischio economico di un licenziamento giudicato illegittimo, riferito a dipendenti assunti prima del 7 marzo 2015 e con elevata anzianità, non è più contenuto entro le 6 mensilità: il giudice può spingersi fino a 10 o a 14 mensilità, in funzione dell'anzianità. Restano immutati il minimo di 2,5 mensilità e i criteri di graduazione. Secondo i principi generali sulle pronunce di accoglimento, gli effetti si producono sui rapporti non esauriti e sui giudizi pendenti. Pertanto, prima di procedere a un recesso, è opportuno che il datore di lavoro valuti con particolare attenzione la solidità della motivazione, tenuto conto del maggior onere potenziale.

In sintesi

  • Norma interessata: art. 8 L. 604/1966, per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 da imprese sotto le soglie dell'art. 18, c. 8, L. 300/1970
  • Indennità base: da 2,5 a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, invariata
  • Maggiorazione: fino a 10 mensilità con anzianità oltre 10 anni, fino a 14 oltre 20 anni
  • Novità: eliminate le parole «se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro»
  • Precedente: sentenza Corte costituzionale n. 118/2025 sul tetto di 6 mensilità per gli assunti dal 7 marzo 2015
Riferimenti normativi:
Corte cost., sent. 22.10.2026 n. 174 · art. 8 L. 604/1966 · art. 18, c. 8, L. 300/1970 · art. 9, c. 1, D.Lgs. 23/2015 · Corte cost., sent. n. 118/2025