Cambia il quadro delle tutele in caso di licenziamento illegittimo per i datori di lavoro di minori dimensioni. La Corte Costituzionale ha rimosso il rigido limite massimo di sei mensilità che caratterizzava l'indennità risarcitoria nelle piccole imprese, restituendo al giudice un margine di valutazione più ampio e, con esso, un'esposizione economica potenzialmente più elevata per le imprese sotto soglia.
La pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015, nella parte in cui limitava a sei mensilità l'indennità spettante, nelle imprese che non superano i requisiti dimensionali dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, ai dipendenti assunti dal 7 marzo 2015 e licenziati illegittimamente. Secondo la Consulta, un tetto così contenuto non consentiva di adeguare il risarcimento alle specificità del singolo caso, frustrando le esigenze di adeguatezza della tutela e di effettiva deterrenza.
Per effetto della decisione, l'indennità nelle piccole imprese non è più ancorata a un massimo di sei mensilità, ma può essere modulata dal giudice fino al limite delle diciotto mensilità, ferma restando la misura minima prevista dalla legge. Il risarcimento, pertanto, torna a essere parametrato alle circostanze concrete della vicenda.
La Corte ha indicato i criteri cui il giudice deve fare riferimento nella quantificazione: non soltanto il numero degli occupati, ma anche le dimensioni dell'attività economica, l'anzianità di servizio del lavoratore, il settore di appartenenza e il comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio. Il numero dei dipendenti, in altri termini, cessa di costituire l'unico indicatore della forza economica del datore e della sostenibilità dei costi connessi a un licenziamento illegittimo.
Per le piccole e piccolissime realtà, anche con un solo dipendente, ne consegue un'accresciuta importanza della correttezza formale e sostanziale dei licenziamenti, sia sotto il profilo della giustificazione, sia sotto quello procedurale. La maggiore discrezionalità riconosciuta al giudice rende infatti meno prevedibile l'esito economico del contenzioso, con la conseguenza che la gestione documentata e motivata dei provvedimenti di recesso assume un rilievo decisivo nel contenere il rischio.
Corte Costituzionale, sentenza n. 118/2025 · art. 9, c. 1, D.Lgs. 4.03.2015, n. 23