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Lavoro · Licenziamenti

Licenziamenti nelle piccole imprese: la Consulta conferma la caduta del tetto delle sei mensilità

20 luglio 2026 · Studio Bruno

Con l'ordinanza n. 131 depositata il 17 luglio 2026, la Corte Costituzionale è tornata sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle imprese di piccole dimensioni, dichiarando manifestamente inammissibile la questione sollevata sull'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015: la norma censurata era infatti già stata dichiarata incostituzionale dalla sentenza n. 118/2025 nella parte in cui fissava il tetto massimo delle sei mensilità.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Padova in una controversia relativa a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato nell'ambito di una riorganizzazione aziendale. Nelle more del giudizio è però intervenuta la citata sentenza n. 118/2025, che ha rimosso dall'ordinamento le parole che impedivano all'indennità risarcitoria di superare le sei mensilità: la questione è risultata pertanto priva di oggetto.

Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti l'assetto è dunque il seguente: per i rapporti soggetti alle tutele crescenti resta il meccanismo del dimezzamento dell'indennità rispetto alle imprese maggiori – ritenuto di per sé legittimo dalla Consulta – ma non opera più il limite massimo insuperabile delle sei mensilità. Il giudice può di conseguenza personalizzare il risarcimento in relazione alle peculiarità del caso concreto, con importi potenzialmente superiori rispetto al passato, specie per le violazioni più gravi.

La Corte aveva già segnalato, con la sentenza n. 183/2022, l'inidoneità di una forbice compresa tra tre e sei mensilità a consentire un'effettiva personalizzazione del danno, sollecitando l'intervento del legislatore; a fronte del protrarsi dell'inerzia legislativa, l'intervento diretto è poi avvenuto con la sentenza n. 118/2025.

Il quadro non è peraltro ancora definitivo: pende infatti un'ulteriore questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Livorno, sull'art. 8 della L. 604/66, nella parte in cui prevede un massimo di 6 mensilità anziché di 12 per i rapporti anteriori al regime delle tutele crescenti. La discussione si è svolta il 6 luglio 2026 ed è attesa a breve la decisione, che potrebbe nuovamente incidere sul sistema delle tutele contro il licenziamento illegittimo nelle realtà minori.

Riferimenti normativi:
Corte Cost., ord. n. 131/2026 · Corte Cost., sent. n. 118/2025 · art. 9, c. 1, D.Lgs. 23/2015 · art. 8 L. 604/1966