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Lavoro · Dimissioni

Dimissioni di fatto: senza previsione del CCNL servono almeno 15 giorni di assenza ingiustificata

7 settembre 2026 · Studio Bruno

La procedura delle dimissioni per fatti concludenti, introdotta dall'art. 26, c. 7-bis, del D.Lgs. 151/2015, continua a generare contenzioso sulla durata minima dell'assenza ingiustificata. Con la sentenza n. 508/2026 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato integralmente la decisione del Tribunale di Ravenna n. 441/2025, stabilendo che, in mancanza di una clausola del contratto collettivo dedicata specificamente alle dimissioni di fatto, si applica il termine legale di 15 giorni, e che il più breve termine previsto dal CCNL per il licenziamento per assenza ingiustificata non può essere utilizzato a tale scopo.

La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dia comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, con la conseguenza che il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non trovano applicazione le regole sulle dimissioni telematiche. Lo strumento è stato introdotto per contrastare la prassi dei lavoratori che abbandonano il posto senza dimettersi, al fine di provocare un licenziamento e accedere alla NASpI. Il lavoratore può comunque dimostrare l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore.

Nel caso esaminato, un lavoratore del settore logistica si era assentato per 14 giorni senza certificato di malattia. Il datore aveva ritenuto perfezionate le dimissioni di fatto richiamando la disposizione del CCNL Logistica, trasporto e spedizioni che prevede il licenziamento per assenza ingiustificata superiore a quattro giorni. Secondo i giudici, tuttavia, il termine contrattuale utilizzabile per la nuova procedura deve essere contenuto in una clausola ad hoc del contratto collettivo dedicata alle dimissioni per fatti concludenti e deve necessariamente essere più lungo di quello legale. Licenziamento disciplinare e dimissioni per fatti concludenti hanno infatti finalità e discipline non sovrapponibili: il breve termine di assenza previsto per il licenziamento non può assumere anche valore dimissionario, poiché da un comportamento ambiguo per la sua brevità non si può ricavare una presunzione assoluta di volontà di dimettersi.

La Corte valorizza il termine legale di 15 giorni come ragionevole punto di equilibrio tra tutela del lavoratore e libertà di impresa, che rappresenta un limite invalicabile anche per la futura contrattazione collettiva. Alcuni contratti, come il CCNL Terziario e il CCNL Artigianato per chimica e tessile, hanno già regolato l'istituto con clausole specifiche; ove il contratto applicato non preveda nulla, come nel caso della logistica, si applica il periodo minimo legale. La pronuncia prende altresì le distanze da un diverso orientamento, espresso dal Tribunale di Milano nell'ottobre 2025, che riteneva utilizzabile il termine disciplinare previsto per l'assenza ingiustificata.

Le conseguenze per il datore sono state rilevanti: avendo attivato la procedura dopo soli 14 giorni, la risoluzione del rapporto è stata dichiarata illegittima e l'azienda è stata condannata all'esecuzione del contratto, con riammissione in servizio, e al risarcimento del danno pari alle mensilità di retribuzione non corrisposte. Per le imprese la regola operativa è pertanto chiara: prima di inviare la comunicazione all'Ispettorato territoriale occorre attendere il decorso di almeno 15 giorni interi di assenza ingiustificata, oppure del termine più lungo eventualmente stabilito da una clausola del CCNL dedicata alle dimissioni di fatto, documentando nel frattempo i tentativi di contatto con il lavoratore.

Riferimenti normativi:
art. 26, c. 7-bis, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151 (introdotto dall'art. 19 L. 203/2024) · Corte d'Appello di Bologna sent. n. 508/2026 · Tribunale di Ravenna sent. n. 441/2025