L'Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota n. 2377 del 27 ottobre 2026, ha aggiornato le indicazioni al personale ispettivo in materia di formazione sulla salute e sicurezza. Il chiarimento incide sulla gestione dei neoassunti e sulle condizioni per ottenere la revoca della sospensione dell'attività disposta per lavoro irregolare.
Il punto di partenza è l'art. 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui la formazione deve essere erogata in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o, nella somministrazione, dell'inizio dell'utilizzazione. L'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 consentiva di completare il percorso entro 60 giorni dall'assunzione, previsione che era stata talvolta intesa, erroneamente, come facoltà di differirne l'avvio. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 ha eliminato il riferimento ai 60 giorni proprio per fugare tale equivoco.
Ne discende un effetto concreto sul provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare, previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 81/2008. La revoca presuppone che il datore di lavoro regolarizzi sia la posizione contrattuale sia gli obblighi di salute e sicurezza, ossia formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. La circolare INL n. 3/2021 ammetteva una formazione programmata entro 60 giorni; l'Ispettorato precisa ora che è sufficiente un'attività formativa avviata e programmata in modo da concludersi nel più breve tempo possibile.
Di conseguenza il verbale di prescrizione dovrà fissare, per la regolarizzazione, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi, senza più alcun riferimento ai 60 giorni. Per le imprese ciò significa che la formazione non può essere posticipata rispetto all'inizio dell'attività lavorativa e che, in caso di accesso ispettivo, il percorso va organizzato con immediatezza.
Una disciplina particolare riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 5 della L. 287/1991) e le imprese turistico-ricettive. In base all'art. 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, la formazione e l'eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall'inizio dell'utilizzazione. L'INL sottolinea, tuttavia, che la deroga riguarda esclusivamente la conclusione dei percorsi: l'avvio deve avvenire tempestivamente e tali attività restano propedeutiche all'impiego del lavoratore.
In sintesi
- Regola generale: formazione da erogare alla costituzione del rapporto di lavoro (art. 37, c. 4, D.Lgs. 81/2008); il termine di 60 giorni non è più richiamabile
- Sospensione per lavoro irregolare: per la revoca basta una formazione programmata per concludersi nel più breve tempo possibile
- Verbale di prescrizione: termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per i corsi
- Turismo e ristorazione: conclusione della formazione entro 30 giorni; l'avvio resta immediato
nota INL 27.10.2026 n. 2377 · artt. 14 e 37, c. 4, D.Lgs. 81/2008 · art. 1-bis D.L. 159/2025 conv. L. 198/2025 · Accordo Stato-Regioni 17.04.2025 · circolare INL n. 3/2021