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Lavoro · Ispezioni

Verbale ispettivo sul lavoro: i ricorsi amministrativi alternativi al giudice e i relativi termini

5 ottobre 2026 · Studio Bruno

Nei controlli in materia di lavoro e legislazione sociale la via giurisdizionale non è l'unica percorribile: la normativa prevede un sistema di ricorsi amministrativi interni che, soprattutto sotto il profilo dei tempi, può rivelarsi più efficace. I termini sono però brevi e variano a seconda dell'atto e dell'organo che lo ha adottato.

L'atto più frequentemente impugnato è il verbale unico di accertamento e notificazione. Se emesso da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, come la Guardia di Finanza, il ricorso (art. 16 del D.Lgs. 124/2004) si presenta entro 30 giorni dalla notifica al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che decide entro 60 giorni; decorso inutilmente il termine il ricorso si intende respinto. Non vi sono limiti quanto all'oggetto, purché le irregolarità riguardino lavoro, legislazione sociale, contributi e assicurazioni.

Se il verbale proviene da personale ispettivo di INL, INPS o INAIL, ai sensi dell'art. 17 il ricorso va presentato, sempre entro 30 giorni, al Comitato per i rapporti di lavoro presso le Direzioni interregionali, tramite l'ufficio che ha emesso l'atto. Il Comitato può pronunciarsi soltanto sulla sussistenza o qualificazione dei rapporti di lavoro, come nel caso del lavoro nero o di una riqualificazione, non su orario di lavoro o collocamento obbligatorio, e decide entro 90 giorni, trascorsi i quali il ricorso si intende respinto. Se il verbale contiene una diffida obbligatoria, i 30 giorni decorrono dalla scadenza del termine per ottemperare.

Anche altri provvedimenti sono contestabili. Contro la sospensione dell'attività imprenditoriale, adottata per lavoro nero o per la sospensione della patente a crediti, si ricorre entro 30 giorni all'Ispettorato interregionale del lavoro, che decide nei successivi 30 giorni; in mancanza, il provvedimento perde efficacia (art. 14, comma 14, D.Lgs. 81/2008). La diffida accertativa per crediti patrimoniali può essere contestata, anche dall'obbligato in solido, davanti al direttore dell'Ispettorato entro 30 giorni; il ricorso sospende l'esecutività e va deciso entro 60 giorni (art. 12 D.Lgs. 124/2004).

Più stretti sono i termini per la disposizione adottata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 124/2004 per sanare irregolarità prive di sanzione: il ricorso, privo di effetto sospensivo, va proposto entro 15 giorni al direttore dell'Ispettorato territoriale, che decide nei 15 giorni successivi, con silenzio-rigetto in caso di inerzia.

Riferimenti normativi:
artt. 12, 14, 16 e 17 D.Lgs. 124/2004 · art. 14, c. 14, D.Lgs. 81/2008