Con l'avvio, il 21 settembre 2026, della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI dedicata agli enti del Terzo settore, due categorie di soggetti finora esclusi dallo strumento ottengono un canale di accesso al credito assistito da garanzia pubblica: gli enti iscritti al RUNTS ma non al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La sezione speciale è prevista dall'art. 15-bis, comma 1, lettera d), del D.L. 145/2023, convertito dalla L. 191/2023, ed è stata istituita con un accordo tra i Ministeri del Lavoro, delle Imprese e dell'Economia sottoscritto il 29 maggio 2026. L'avvio dell'operatività è stato comunicato dal gestore, Mediocredito Centrale, con la circolare n. 6 del 21 settembre 2026. Le risorse, pari a 10 milioni di euro, sono state stanziate dall'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2025 e, grazie all'effetto leva tipico delle garanzie pubbliche, possono attivare finanziamenti per un valore complessivo ben superiore.
Possono accedere alla garanzia gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e non iscritti al REA, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per questi ultimi la domanda richiede in aggiunta gli estremi del provvedimento di riconoscimento civile e l'indicazione della Prefettura presso il cui registro delle persone giuridiche l'ente risulta iscritto. Si tratta, in sostanza, di associazioni, fondazioni e comitati privi di una struttura economica che comporti l'iscrizione al REA, oltre agli enti religiosi, esclusi sia dal RUNTS sia dal Registro delle imprese.
L'agevolazione è concessa a titolo gratuito: i premi di garanzia, normalmente dovuti secondo le disposizioni operative del Fondo, sono posti a carico della stessa sezione speciale. La garanzia riguarda operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e viene rilasciata senza applicare il modello di valutazione che di norma classifica le imprese in fasce di rischio. La garanzia diretta copre l'80% di ogni singola operazione; la stessa percentuale vale per la riassicurazione, calcolata sulla quota garantita dal soggetto garante. Per la controgaranzia valgono le regole ordinarie del Fondo.
Per attivare la garanzia non occorre attendere bandi o scadenze: la richiesta si presenta direttamente alla banca o a un intermediario abilitato, che la trasmette al Fondo con la documentazione prevista. Il punto di partenza è la verifica della posizione dell'ente rispetto a RUNTS e REA oppure, per gli enti religiosi, del proprio riconoscimento civile, dalla quale dipende l'accesso alla misura.
art. 15-bis, c. 1, lett. d), D.L. 145/2023 conv. L. 191/2023 · art. 5, c. 7, D.L. 95/2025 · circolare Mediocredito Centrale 21.09.2026 n. 6