Gli enti che si costituiscono per ottenere l'iscrizione al RUNTS si trovano di fronte a un apparente circolo vizioso: l'atto costitutivo precede l'iscrizione, ma le agevolazioni fiscali spetterebbero solo agli enti già iscritti. Con la risposta all'interrogazione n. 5-05802, resa in Commissione Finanze alla Camera il 29 settembre 2026, il MEF ha escluso che esista un orientamento restrittivo in tal senso.
L'art. 82 del D.Lgs. 117/2017 stabilisce che gli atti costitutivi degli enti del Terzo settore, nella definizione del comma 1 che include le cooperative sociali ed esclude le imprese sociali costituite in forma di società, scontano l'imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dal registro, mentre tutti gli atti posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall'imposta di bollo.
Gli interroganti avevano segnalato un presunto indirizzo dell'Agenzia delle Entrate che subordinasse il beneficio all'iscrizione già avvenuta nel RUNTS al momento dell'atto, svuotando di fatto l'agevolazione, e avevano chiesto di modificare l'art. 82 per estendere espressamente le agevolazioni agli enti in fase di costituzione o di adeguamento statutario.
Il MEF ha ricordato che l'iscrizione al RUNTS ha efficacia costitutiva della qualifica di ETS, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, e che l'atto costitutivo precede necessariamente l'iscrizione, tanto che nella procedura dell'art. 22 è lo stesso notaio rogante a richiederla. Ha tuttavia negato che la disciplina fiscale sia oggetto dell'interpretazione restrittiva paventata: la risposta, dunque, conferma implicitamente che il trattamento agevolato non è riservato ai soli enti già iscritti, pur non trattandosi di un documento di prassi vincolante.
Per le organizzazioni di volontariato la nota del Ministero del Lavoro 18 maggio 2020 n. 4314 ha già ammesso l'esenzione dal registro nelle more dell'iscrizione, con l'obbligo per l'ente di comunicare all'ufficio dell'Agenzia che ha registrato l'atto l'avvenuta iscrizione, fatto salvo il recupero delle imposte non pagate, con interessi e sanzioni, in caso di mancato perfezionamento. Tale indicazione appare estensibile anche all'esenzione dal bollo.
art. 82 D.Lgs. 117/2017 · artt. 4 e 22 D.Lgs. 117/2017 · interrogazione parlamentare n. 5-05802 del 29.09.2026 · nota Min. Lavoro 18.05.2020 n. 4314