La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 26020 del 1° ottobre 2026, ha ribadito che la compensazione di crediti d'imposta eseguita in assenza di visto di conformità, o con visto irregolare, non porta automaticamente al recupero del credito, qualora la violazione risulti meramente formale. Si tratta di un orientamento favorevole al contribuente, ma subordinato alla verifica del caso concreto.
Nella vicenda esaminata il contribuente aveva eseguito più compensazioni, talvolta con un visto irregolare, perché il professionista, pur in possesso dei requisiti, non risultava ancora iscritto nell'elenco informatizzato, talvolta senza alcun visto. La disciplina di riferimento è quella dell'art. 10, comma 1, lettera a), n. 7, del D.L. 78/2009 e dell'art. 1, comma 574, della L. 147/2013, come modificata dall'art. 3 del D.L. 50/2017, secondo cui il credito compensato in assenza di visto va recuperato con interessi e sanzioni.
La Corte ha ritenuto che, anche dopo il D.L. 50/2017, la mancanza o l'irregolarità del visto non comporti il recupero del credito quando questo sia esistente e spettante e la violazione non abbia ostacolato l'attività di controllo. La distinzione tra visto omesso e visto apposto da professionista non ancora iscritto nell'elenco incide sulle modalità della violazione, ma non ne modifica la natura formale in assenza di offensività.
L'impostazione poggia sui principi generali che vietano di sanzionare condotte prive di pregiudizio per i controlli e senza maggiore debito d'imposta: l'art. 10, comma 3, della L. 212/2000, l'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 472/1997 e il principio di offensività e proporzionalità delle sanzioni codificato dal comma 3-bis dell'art. 1 dello stesso decreto dopo la riforma del 2024.
Resta ferma la distinzione tra la violazione sul visto e quella sulla compensazione in sé: se il credito risulta carente di documentazione, inesistente o compensato oltre i limiti di legge, la contestazione prescinde dal visto. L'esito, dunque, dipende dall'accertamento concreto e non esclude che l'Ufficio contesti la compensazione, applicando la sanzione del 25% del credito utilizzato prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.
Cass. 1.10.2026 n. 26020 · art. 10, c. 1, lett. a), n. 7, D.L. 78/2009 · art. 1, c. 574, L. 147/2013 · art. 3 D.L. 50/2017 · art. 13 D.Lgs. 471/1997 · art. 10, c. 3, L. 212/2000