Con la circolare congiunta n. 7185/2026, pubblicata il 1° ottobre, i Ministeri dell'Interno, del Lavoro, dell'Agricoltura e del Turismo hanno definito il calendario operativo del decreto flussi per l'annualità 2027. La precompilazione delle domande di nulla osta si apre il 23 ottobre 2026, mentre l'invio vero e proprio avrà luogo a partire da gennaio 2027, con giornate distinte a seconda del settore. Per le imprese agricole, turistico-ricettive e per le famiglie che ricorrono ad assistenti familiari si tratta di un calendario da tenere presente fin da ora.
La cornice di riferimento è il DPCM 2 ottobre 2025, che ha programmato i flussi d'ingresso legale dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028. Per il 2027 il decreto ammette in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, complessivamente 165.850 cittadini non comunitari. Tra i Paesi di provenienza, a decorrere dal 2027, viene ricompreso anche il Kenya, con il quale l'Italia ha recentemente stipulato un memorandum d'intesa in materia di migrazione e mobilità.
La prima fase è quella della precompilazione. Dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2026 alle ore 20:00 del 7 dicembre 2026 gli interessati possono accedere al Portale Servizi ALI del Ministero dell'Interno, mediante le modalità di autenticazione previste dal sistema, e compilare i moduli di domanda. L'accesso è consentito anche nei giorni festivi e senza limitazioni di orario. Occorre precisare che questa fase non equivale all'invio: serve a preparare la domanda, che potrà essere trasmessa soltanto nelle giornate stabilite per ciascun settore.
La circolare conferma i modelli da utilizzare. Il modello C-Stag agricolo riguarda il nulla osta e la comunicazione al lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo; il C-Stag turistico, analogamente, il lavoro stagionale nel settore turistico; il B2020 il nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nei settori previsti dal DPCM; infine il modello A-bis in quota riguarda il lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare. La scelta del modulo corretto dipende quindi dal settore e dalla natura, stagionale o meno, del rapporto.
Terminata la precompilazione, la sezione del Portale ALI riaprirà dalle ore 9:00 del 9 dicembre alle ore 20:00 del 13 dicembre 2026. Questa finestra ha una funzione limitata: consente a chi ha compilato la domanda negli ultimi giorni di visualizzare le informazioni che il sistema acquisisce in modo «asincrono» nell'arco di sei giorni dall'inizio della compilazione e di effettuare il salvataggio che porta la domanda dallo stato «da completare» allo stato «da inviare». In quel periodo non sarà possibile inserire nuove domande, ma soltanto completare, modificare e salvare quelle già precompilate. Ne discende l'opportunità di non attendere gli ultimi giorni utili.
Le domande relative al 2027 potranno poi essere presentate a decorrere dalle ore 9:00 di giornate diverse per ciascun comparto: il 12 gennaio 2027 per gli ingressi per lavoro stagionale nel settore agricolo, il 9 febbraio 2027 per il lavoro stagionale nel settore turistico, il 16 febbraio 2027 per il lavoro subordinato non stagionale e il 18 febbraio 2027 per il lavoro non stagionale nell'assistenza familiare. In ogni caso le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2027, ferma restando la disponibilità delle relative quote; di conseguenza, la tempestività dell'invio nella giornata di apertura resta un fattore rilevante.
La circolare richiama inoltre le modifiche apportate al D.Lgs. 286/1998 dal D.L. 146/2025 e dal D.Lgs. 83/2026. Ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell'art. 22, il termine entro il quale il datore di lavoro deve confermare la richiesta di nulla osta allo Sportello unico per l'immigrazione è stato elevato a 15 giorni dalla comunicazione della conclusione degli accertamenti sulla domanda di visto. In assenza di conferma entro tale termine la richiesta si intende rifiutata e il nulla osta, se già rilasciato, è revocato. Viene altresì espressamente sancito l'obbligo, in capo al datore di lavoro, di informare tempestivamente il cittadino straniero interessato di ogni comunicazione ricevuta in relazione all'iter del nulla osta.
Cambia anche il termine per la stipula del contratto di soggiorno. Ai sensi dell'art. 22, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, datore di lavoro e lavoratore devono sottoscriverlo entro 15 giorni dalla data di ingresso del lavoratore nel territorio nazionale, in luogo dei precedenti 8. Entro lo stesso termine il datore di lavoro trasmette il contratto in via telematica allo Sportello unico, per gli adempimenti connessi alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.
Sul piano pratico, il calendario consente di programmare con ampio anticipo il fabbisogno di manodopera stagionale e non stagionale del 2027. Il datore di lavoro che intenda avvalersi delle quote ha davanti a sé due scadenze distinte: la preparazione delle domande entro il 7 dicembre 2026 e l'invio nella giornata riservata al proprio settore. Successivamente, i nuovi termini di 15 giorni per la conferma del nulla osta e per il contratto di soggiorno impongono un presidio attento delle comunicazioni dello Sportello unico, poiché il mancato rispetto della conferma comporta la perdita del nulla osta.
In sintesi
- Quote 2027: 165.850 ingressi complessivi, con il Kenya tra i Paesi di provenienza
- Precompilazione sul Portale ALI: dalle 9:00 del 23 ottobre alle 20:00 del 7 dicembre 2026; riapertura dal 9 al 13 dicembre solo per completare e salvare
- Invio dalle 9:00: 12 gennaio 2027 (stagionale agricolo), 9 febbraio (stagionale turistico), 16 febbraio (non stagionale), 18 febbraio (assistenza familiare)
- Domande presentabili fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle quote disponibili
- Conferma della richiesta di nulla osta entro 15 giorni dalla comunicazione di conclusione degli accertamenti sul visto, pena rifiuto della richiesta e revoca del nulla osta
- Contratto di soggiorno da sottoscrivere entro 15 giorni (non più 8) dall'ingresso del lavoratore
DPCM 2 ottobre 2025 · circolare congiunta Interno-Lavoro-Agricoltura-Turismo n. 7185/2026 · art. 22, c. 5-quinquies e c. 6, D.Lgs. 286/1998 · D.L. 146/2025 · D.Lgs. 83/2026