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Finanziamenti · Quotazione

Credito d'imposta per la quotazione delle PMI: istanze per il 2026 fino al 31 marzo 2027

12 ottobre 2026 · Studio Bruno

Le piccole e medie imprese che hanno ottenuto nel 2026 l'ammissione alla quotazione possono presentare, fino al 31 marzo 2027, l'istanza per accedere al credito d'imposta sulle spese di consulenza. La finestra si è aperta il 1° ottobre 2026 e la procedura è quella già prevista dal decreto ministeriale del 2018.

Il credito d'imposta è disciplinato dall'art. 1, commi da 89 a 92, della L. 205/2017 e dal D.M. 23 aprile 2018, ed è stato prorogato al 31 dicembre 2027 dall'art. 1, comma 449, della L. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), che ha adeguato anche i limiti di spesa. Possono beneficiarne le PMI, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e dal D.M. 18 aprile 2005, ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano sostenuto costi di consulenza a tale scopo.

Il credito riconoscibile è pari al 50% dei costi di consulenza, fino a un massimo di 500.000 euro. Le attività di consulenza e i costi ammissibili restano quelli definiti dal D.M. 23 aprile 2018. Per le quotazioni avvenute nel 2026 si fa riferimento ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2026.

L'istanza va redatta secondo lo schema specifico e inoltrata via PEC nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo. Come precisato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le quotazioni del 2026 la domanda può essere quindi trasmessa dal 1° ottobre 2026 al 31 marzo 2027; l'indirizzo PEC di destinazione è dgind.div05@pec.mimit.gov.it. Le modalità di trasmissione e la procedura di concessione restano disciplinate dal D.M. 23 aprile 2018 e dalle istruzioni operative già pubblicate.

A seguito della verifica dei requisiti, il Ministero determina la percentuale massima del credito spettante in base al rapporto tra le risorse stanziate e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, e comunica alle imprese il riconoscimento o il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante. Il beneficio effettivo può quindi risultare inferiore al 50% teorico dei costi sostenuti.

Riferimenti normativi:
art. 1, cc. 89-92, L. 205/2017 · D.M. 23.04.2018 · D.M. 18.04.2005 · art. 1, c. 449, L. 207/2024