Le imprese che nel 2023 hanno emesso fatture elettroniche o trasmesso corrispettivi telematici senza includerli, in tutto o in parte, nel reddito d'impresa dichiarato nel modello REDDITI 2024 possono ricevere una lettera di compliance. Il provvedimento n. 271072 del 5 ottobre 2026 ha definito le modalità con cui le anomalie saranno messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di Finanza.
Il confronto riguarda le informazioni sulle fatture elettroniche emesse e sui corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente per il periodo d'imposta 2023, raffrontate con quanto risulta dalla dichiarazione REDDITI 2024. Le comunicazioni sono disciplinate dall'art. 1, commi da 634 a 636, della L. 190/2024. Il controllo interessa i quadri RF, per la contabilità ordinaria, RG, per la contabilità semplificata, e LM, per forfetari e contribuenti minimi, confrontati con i dati del Sistema di interscambio e dei corrispettivi.
La comunicazione viene recapitata tramite PEC al domicilio digitale del contribuente ed è consultabile anche nell'area riservata del sito dell'Agenzia, nella sezione «L'Agenzia scrive» del «Cassetto fiscale» e del portale «Fatture e Corrispettivi». Essa riporta i dati identificativi del contribuente, il numero, la data e il codice atto, il periodo d'imposta, la data e il protocollo telematico della dichiarazione trasmessa, le modalità per chiedere chiarimenti o segnalare elementi non conosciuti dall'Agenzia e quelle per regolarizzare con sanzioni ridotte.
Il contribuente, anche tramite intermediari, può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti. Occorre tenere presente che la PEC da cui parte la comunicazione non è abilitata a ricevere messaggi in entrata, per cui le segnalazioni vanno inoltrate con i canali indicati nella lettera stessa.
La posizione può essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, con una riduzione delle sanzioni proporzionata al tempo trascorso dalla violazione. Il ravvedimento resta possibile a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o siano già in corso accessi, ispezioni e verifiche; è invece precluso se è stata notificata una comunicazione di irregolarità o un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, ovvero se sono stati comunicati gli esiti del controllo formale.
provv. Agenzia delle Entrate 5.10.2026 n. 271072 · art. 1, cc. 634-636, L. 190/2024 · art. 13 D.Lgs. 472/1997 · artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973 · art. 54-bis D.P.R. 633/1972