Nel concordato preventivo biennale adottato da società di persone e associazioni professionali, il mancato versamento di imposte e contributi da parte di un solo socio può compromettere l'accordo per l'intera compagine. La decadenza, tuttavia, non si produce alla scadenza del versamento omesso, ma soltanto dopo l'inutile decorso del termine concesso a seguito dell'avviso bonario.
L'adesione al concordato da parte di un soggetto trasparente ai sensi dell'art. 5 del TUIR espande i propri effetti anche sulla compagine sociale. Come previsto dall'art. 12, c. 1, D.Lgs. 13/2024, l'accettazione della proposta da parte di società di persone o associazioni professionali obbliga i soci o gli associati al rispetto del patto. L'obbligo di versare le imposte e i contributi calcolati sui redditi concordati grava dunque pro quota su ciascun partecipante, con la conseguenza che l'omesso versamento, anche da parte di un solo socio e con riferimento a una sola annualità, può configurare una causa di decadenza dell'accordo nella sua totalità.
Nella predisposizione del modello REDDITI 2026 (anno d'imposta 2025) di un contribuente in concordato 2024-2025 può emergere che la società, o uno dei soci, non abbia versato le imposte dovute per il 2024. Il dubbio è se la decadenza debba essere indicata già in questa dichiarazione. La risposta è negativa, anche quando la posizione non sia regolarizzabile nell'immediato: ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 13/2024 la decadenza interviene esclusivamente se il pagamento non avviene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 (c.d. avviso bonario), la cui ricezione, considerate le normali tempistiche, è assai improbabile sia già avvenuta.
La prassi dell'Agenzia delle Entrate (FAQ 17.10.2024 n. 6 e circolare 24.06.2025 n. 9/E) consente di sanare l'omissione ed evitare la decadenza. Se il versamento avviene prima della ricezione dell'avviso bonario, è possibile ricorrere al ravvedimento operoso per contenere le sanzioni. Se l'avviso è invece già pervenuto, il ravvedimento non è più utilizzabile per ridurre le sanzioni, ma l'accordo può comunque essere salvato con il pagamento integrale di quanto richiesto entro 60 giorni, senza possibilità di rateazione. Solo se l'avviso è stato ricevuto e il termine è decorso inutilmente la decadenza è già intervenuta e va segnalata nella sezione V del quadro CP.
Le conseguenze della decadenza sono rilevanti. Imposte e contributi per entrambi gli anni del biennio sono dovuti tenendo conto del maggiore reddito e valore della produzione netta risultanti dal confronto tra valori effettivi e valori concordati, e vengono meno i benefici del regime premiale ISA, con revoca dell'esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti superiori a 5.000 euro. Poiché la decadenza interviene normalmente dopo i termini di presentazione delle dichiarazioni, solo allora sarà possibile presentare dichiarazioni integrative per regolarizzare i conteggi e rimediare all'assenza del visto. Va infine considerato l'effetto sul ravvedimento speciale eventualmente utilizzato, i cui benefici vengono meno a seguito della decadenza dal concordato.
artt. 12 e 22 D.Lgs. 13/2024 · art. 5 D.P.R. 917/1986 · art. 36-bis D.P.R. 600/1973 · FAQ Agenzia delle Entrate 17.10.2024 n. 6 · circolare Agenzia delle Entrate 24.06.2025 n. 9/E