Con la circolare 6 ottobre 2026 n. 8/E l'Agenzia delle Entrate ha riunito in un unico documento organico i chiarimenti forniti in materia di concordato preventivo biennale, illustrando gli effetti delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 148/2026 (decreto Omnibus), applicabili dal biennio 2026-2027. Il documento sostituisce le precedenti circolari e assume particolare rilievo per chi intende rinnovare l'accordo, con adesione da trasmettere entro il 2 novembre 2026.
La circolare distingue con chiarezza le novità applicabili dal biennio 2026-2027 dalle disposizioni che continuano a regolare gli accordi 2024-2025 e 2025-2026: le innovazioni legislative valgono dal nuovo biennio, mentre gli accordi già in corso restano soggetti alle regole applicabili al momento delle rispettive adesioni. Pur trattandosi in larga parte di un riordino sistematico di chiarimenti già diffusi, emergono profili di novità legati soprattutto al decreto Omnibus.
Il chiarimento più significativo riguarda il rapporto tra dichiarazione integrativa, rideterminazione della proposta e decadenza. In base al nuovo comma 3-bis dell'art. 19 del D.Lgs. 13/2024, la correzione di errori od omissioni nei ricavi, nei compensi o in altri dati consente di riallineare gli imponibili concordati alle informazioni rettificate. La conservazione dell'accordo richiede però la regolarizzazione tramite dichiarazione integrativa e, ove necessario, il ravvedimento delle sanzioni. Per gli errori non riconducibili alle fattispecie penali e alle inesattezze dei dati ISA previste dalla norma valgono le ordinarie preclusioni al ravvedimento, tra cui la notifica di atti di liquidazione o accertamento e le comunicazioni da controllo automatizzato o formale; per le due categorie indicate la regolarizzazione evita la decadenza soltanto se precede la constatazione della violazione e l'avvio di controlli formalmente conosciuti. Non ogni ravvedimento ancora ammesso sul piano sanzionatorio consente, pertanto, di salvare anche il concordato.
Si aggiunge la nuova causa di decadenza per errori od omissioni nei dati dell'anno precedente al biennio: occorrono un accertamento e imponibili ricalcolati superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati, ferme le altre fattispecie previste dalla legge. Diversa è l'adesione effettuata in assenza dei requisiti o in presenza di cause di esclusione: per il biennio 2026-2027 deve considerarsi mai avvenuta, in coerenza con gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 13/2024. Chi aveva aderito con un invio autonomo deve presentare l'eventuale integrativa completa di tutti i quadri, incluso il modello CPB.
Per il rinnovo, la proposta 2026-2027 va elaborata con il reddito e il valore della produzione netta effettivi del 2025, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17, e non con gli importi precedentemente concordati (rigo P04 del modello CPB). Chi proviene dal biennio 2024-2025 non può dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA 2025. Sul versante degli acconti, il rinnovo è letto come prosecuzione del rapporto: con il metodo storico non si applicano le maggiorazioni previste per il primo accesso, mentre chi non rinnova calcola l'acconto storico 2026 sul reddito concordato 2025. Le maggiorazioni per iperammortamento maturate nel biennio possono ridurre il reddito concordato in dichiarazione. Quanto alla revoca, essa avviene tramite il flusso dichiarativo con il codice «3» nella casella «Comunicazione CPB» e travolge tutte le adesioni precedenti per il medesimo biennio: per conservare l'accordo per una sola categoria reddituale occorre trasmettere contestualmente la nuova adesione. Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare il termine del 31 ottobre 2026 cade di sabato e slitta pertanto al 2 novembre 2026.
circolare Agenzia delle Entrate 6.10.2026 n. 8/E · D.Lgs. 13/2024, artt. 10, 11, 14, 15, 16, 17 e 19, c. 3-bis · D.Lgs. 148/2026