Le società di persone commerciali in contabilità ordinaria possono scegliere di determinare la base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio. Per il triennio 2026-2028 l'opzione si esercita con il modello IRAP 2026, da presentare entro il 2 novembre 2026, barrando la casella dedicata nel rigo IS35. Trattandosi di una scelta vincolante per tre periodi d'imposta, è opportuno condurre per tempo un calcolo di convenienza.
L'opzione è riservata alle società in nome collettivo, alle società in accomandita semplice e ai soggetti equiparati che si trovano in contabilità ordinaria, per obbligo o per scelta; è preclusa a chi è in contabilità semplificata. Essa è valida per un triennio e viene comunicata con la dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla. Per effetto del vincolo triennale, come confermato dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate (circolare 60/E/2008), il contribuente deve mantenere per lo stesso periodo il regime di contabilità ordinaria.
Il termine ordinario del 31 ottobre 2026 cade di sabato e il 1° novembre è domenica: la dichiarazione IRAP 2026, e con essa l'opzione per il triennio 2026-2028, può quindi essere presentata entro lunedì 2 novembre 2026. Nella stessa sede, barrando la casella «Revoca» del medesimo rigo IS35, è possibile revocare l'opzione eventualmente esercitata per il triennio 2023-2025. La revoca è valida per almeno un triennio, al termine del quale l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo nuova opzione per la determinazione del valore della produzione netta in base al bilancio.
Il calcolo di convenienza deve considerare le differenze tra i due metodi. Anzitutto sono diversi i proventi e gli oneri concorrenti alla base imponibile: le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali e patrimoniali, nonché le sopravvenienze attive e passive, rilevano solo per le società di capitali e sono irrilevanti per le società di persone in regime naturale. Inoltre, mentre per le società di capitali valgono le risultanze del conto economico, salve le eccezioni espressamente previste, per le società di persone in regime naturale i componenti positivi e negativi rilevano nella stessa misura prevista ai fini delle imposte sui redditi. La valutazione deve essere estesa all'intero arco triennale.
Chi non è tenuto a presentare la dichiarazione IRAP nel periodo d'imposta dal quale decorre l'opzione, perché al primo anno di attività o interessato da operazioni straordinarie, deve utilizzare il modello «Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione IRAP», approvato con il provvedimento n. 161213/2015, da inviare in via telematica entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Ad esempio, una snc in contabilità ordinaria costituita il 1° giugno 2026 può optare già per il triennio 2026-2028 inviando il modello entro il 2 novembre 2026; se la costituzione avviene dopo tale data, la comunicazione va inviata entro il 2 novembre 2027, primo termine utile per la dichiarazione IRAP.
art. 5-bis D.Lgs. 446/1997 · circolare Agenzia delle Entrate 60/E/2008 · provv. Agenzia delle Entrate 161213/2015 · istruzioni Mod. IRAP 2026, rigo IS35