L'art. 1, commi da 199 a 205, della L. 199/2025 (legge di Bilancio 2026) ha modificato la disciplina della previdenza complementare su più fronti: il limite annuo di deducibilità dei contributi sale a 5.300 euro dal periodo d'imposta 2026, mentre per i nuovi assunti del settore privato opera dal 1° luglio 2026 l'adesione automatica. Le novità interessano sia i datori di lavoro sia i lavoratori.
Sul piano fiscale, l'art. 1, comma 201, lett. a), n. 1), della L. 199/2025 incrementa da 5.164,57 a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR e dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 252/2005. L'incremento si applica a partire dal periodo d'imposta 2026.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 252/2005 consente, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione, di conservare le deduzioni non utilizzate e di dedurre, nei venti anni successivi, contributi eccedenti il limite annuo entro un importo pari alla metà del limite stesso. In assenza di una decorrenza specifica, è ragionevole ritenere che anche per questo plafond valga la soglia di 5.300 euro dal 2026, ma sul punto si attende una conferma dell'Agenzia delle Entrate.
Dal 1° luglio 2026 è prevista l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i domestici. Entro 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può rinunciare, optare per altra forma di previdenza complementare o mantenere il TFR in azienda, con possibilità di successiva revoca. Dalla stessa data, anche per i lavoratori non al primo impiego, il datore di lavoro è tenuto a fornire l'informativa sugli accordi collettivi e a verificare le scelte pregresse, acquisendo apposita dichiarazione, con silenzio-assenso in assenza di opzioni espresse e facoltà di rinuncia entro 60 giorni.
Quanto alla portabilità, decorsi due anni dalla partecipazione a una forma pensionistica complementare l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale ad altra forma, e spettano al nuovo fondo il TFR maturando e l'eventuale contributo a carico del datore di lavoro. Viene inoltre abrogata la previsione per cui il diritto alla prosecuzione della contribuzione datoriale era riconosciuto soltanto nei limiti stabiliti dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali: tale novità si applica a partire dal 31 ottobre 2026.
art. 1, cc. 199-205, L. 199/2025 · art. 10, c. 1, lett. e-bis), D.P.R. 917/1986 · artt. 8 e 14 D.Lgs. 252/2005 · art. 29, c. 11-bis, D.L. 19/2026 · art. 16-ter, c. 2, D.L. 62/2026