Lo stallo dell'organo amministrativo è un rischio concreto soprattutto nelle Srl, nelle società personali e nelle compagini ristrette, dove la parità delle partecipazioni sociali o il contrasto tra due gruppi di soci può riflettersi direttamente sulla gestione. Quando gli amministratori non raggiungono una decisione, l'impresa può restare bloccata proprio nelle scelte più urgenti: investimenti, operazioni commerciali, finanziamenti, riorganizzazioni, indirizzi strategici.
Per affrontare questa situazione, l'art. 838-quinquies del codice di procedura civile, che riproduce il precedente art. 37 del D.Lgs. 5/2003 e che la riforma Cartabia ha trasferito nel codice di rito, permette agli atti costitutivi delle Srl e delle società di persone di inserire una clausola che deferisca a uno o più terzi i contrasti fra coloro che hanno il potere di amministrazione, relativamente alle decisioni da assumere nella gestione sociale. La norma conserva una natura sostanziale, più vicina alle regole di governance che alla giurisdizione.
La clausola statutaria è il presupposto indispensabile: non è sufficiente un accordo occasionale tra gli amministratori in conflitto, perché il trasferimento del potere decisionale deve trovare fondamento preventivo nell'atto costitutivo. Occorre innanzitutto definire quali stalli consentano l'attivazione del meccanismo, se il contrasto debba durare per un certo tempo o ripetersi in più riunioni, e chi possa promuovere il deferimento: ciascun amministratore, determinati soci, l'organo di controllo o più soggetti concorrenti.
Particolare attenzione merita l'oggetto del rinvio al terzo. Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 70-2026/I segnala l'opportunità di escludere espressamente le materie rispetto alle quali vi sono dubbi di inderogabile competenza dell'organo amministrativo, quali l'istituzione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e, secondo un'impostazione prudenziale, la redazione dei progetti di bilancio, fusione o scissione: la cautela è consigliabile in attesa di un consolidamento della prassi e della giurisprudenza, ancora sostanzialmente assente sul tema.
La clausola deve inoltre indicare come individuare il decisore, nominando direttamente una persona, prevedendo un designatore esterno oppure rimettendo la scelta agli amministratori, soluzione quest'ultima che può rivelarsi inefficace proprio perché il conflitto potrebbe impedire l'accordo sul nominativo: è preferibile stabilire criteri professionali, requisiti di competenza e una procedura sostitutiva in caso di rifiuto, impedimento o inerzia. Il terzo deve inoltre essere realmente estraneo al contrasto e, nei casi di società paritetiche, indipendente anche dalla contrapposizione tra i soci, con competenze manageriali, economiche o tecniche adeguate alla valutazione richiesta.
art. 838-quinquies c.p.c. · art. 37 D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 · Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 70-2026/I