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Fisco · Terzo settore

Torna la ritenuta del 4% sui contributi erogati agli enti non profit

28 settembre 2026 · Studio Bruno

Con la piena entrata in vigore della riforma del Terzo settore e il progressivo superamento del regime transitorio riservato alle Onlus, torna all'attenzione di enti pubblici, imprese ed enti non profit una disposizione tributaria di rilievo pratico non secondario: la ritenuta d'acconto del 4% sui contributi corrisposti alle imprese, disciplinata dall'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973.

La norma impone ai soggetti erogatori, pubblici o privati, di operare una trattenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi sui contributi corrisposti, con un'unica eccezione oggettiva: l'esenzione riguarda esclusivamente i contributi destinati all'acquisto di beni strumentali ammortizzabili. Per un lungo periodo la ritenuta è risultata di fatto neutralizzata per una vasta platea di enti non profit grazie alla disciplina speciale delle Onlus: da un lato l'art. 16 del D.Lgs. 460/1997 escludeva espressamente l'applicazione della ritenuta sui contributi erogati da enti pubblici a favore delle Onlus, dall'altro la prassi dell'Agenzia delle Entrate riteneva non tassabili anche i contributi erogati da soggetti privati, in ragione della natura decommercializzata di tali enti.

Con l'abrogazione della disciplina Onlus e la transizione al Codice del Terzo settore, questo regime di protezione generale è venuto meno, ripristinando la piena operatività della regola ordinaria. Il presupposto per l'applicazione della ritenuta resta legato alla natura della somma erogata e al suo effettivo utilizzo: la trattenuta è dovuta quando il contributo è destinato, anche solo in via parziale o indiretta, a sostenere attività commerciali idonee a generare reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir, disposizione che confluirà nell'art. 64 del D.Lgs. 117/2026 con efficacia dal 1° gennaio 2027. Se il contributo sostiene invece l'attività istituzionale e non commerciale dell'ente, la ritenuta non è dovuta.

Chi eroga il contributo, sia esso un ente pubblico o un soggetto privato, non può quindi limitarsi a considerare la qualifica formale del beneficiario, ma deve analizzare la destinazione concreta delle risorse. Per gli enti del Terzo settore la valutazione si fonda sull'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, che definisce il carattere commerciale o non commerciale dell'ente in base al rapporto tra costi e ricavi delle attività svolte; per associazioni, fondazioni o comitati privi di qualifiche specifiche nel Terzo settore, la valutazione si fonda invece sui principi generali dell'art. 55 del Tuir.

L'istruttoria preventiva assume particolare rilievo alla luce dell'avvio definitivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, che ha reso concreto e attuale il superamento delle esenzioni storiche legate al regime Onlus. Erogatori pubblici e privati sono pertanto chiamati a rivedere le proprie prassi di erogazione dei contributi, distinguendo tra somme a sostegno dell'attività istituzionale, per le quali la ritenuta non si applica, e somme collegate ad attività economiche dell'ente beneficiario, per le quali la trattenuta del 4% va operata e versata secondo gli ordinari termini previsti per i sostituti d'imposta.

Riferimenti normativi:
art. 28, c. 2, D.P.R. 29.09.1973 n. 600 · art. 16 D.Lgs. 460/1997 · art. 79 D.Lgs. 117/2017 · art. 55 D.P.R. 917/1986 · art. 64 D.Lgs. 117/2026