Con la ripresa autunnale delle attività operative, le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali disciplinate dalla L. 381/1991 che operano nei cantieri temporanei o mobili sono chiamate a verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti della patente a crediti. Ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 81/2008, come riformato dal D.L. 19/2024 convertito con la L. 56/2024, l'obbligo riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano lavorazioni fisiche all'interno dei cantieri di cui all'art. 89 dello stesso decreto.
Restano escluse dall'obbligo le cooperative che effettuano mere forniture di materiali ovvero prestazioni di natura intellettuale. Per le cooperative che svolgono invece attività esecutive in cantiere, l'accesso e la permanenza nei lavori sono subordinati al possesso della patente con un punteggio pari o superiore a 15 crediti, condizione la cui mancanza determina l'impossibilità legale di proseguire l'attività.
Un profilo di particolare rilevanza per la governance cooperativa riguarda la gestione del personale socio e non socio. Ai sensi della L. 142/2001, il socio lavoratore è equiparato al lavoratore dipendente ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Nelle ipotesi di distacco di personale socio tra cooperative appartenenti al medesimo consorzio, la responsabilità dell'attuazione delle misure di sicurezza ricade sull'impresa distaccataria: di riflesso, le violazioni commesse sotto la sua vigilanza comportano la decurtazione dei punti sulla patente di quest'ultima, con effetto immediato già dalla notifica del verbale di accertamento degli organi di vigilanza.
Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b-bis), del D.Lgs. 81/2008, di verificare il possesso della patente a crediti, o dell'attestazione di qualificazione SOA di classe pari o superiore alla III, nei confronti delle cooperative esecutrici e subappaltatrici. L'omesso controllo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del committente. Per la cooperativa che opera priva di patente o con un punteggio inferiore a 15 crediti si applica invece una sanzione amministrativa da 6.000 a 12.000 euro, unitamente all'immediata estromissione dall'appalto e all'esclusione per sei mesi dalla partecipazione a nuove gare pubbliche per difetto di idoneità professionale.
Sul piano fiscale, le spese sostenute per la formazione obbligatoria dei soci lavoratori e per l'adozione di sistemi di gestione della sicurezza costituiscono componenti negative di reddito interamente deducibili ai fini IRES, in quanto inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa; le sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni delle norme sulla sicurezza restano invece indeducibili, secondo i principi generali in materia di sanzioni.
art. 27 D.Lgs. 81/2008 · art. 89 D.Lgs. 81/2008 · art. 90, c. 9, lett. b-bis), D.Lgs. 81/2008 · D.L. 19/2024 conv. L. 56/2024 · L. 142/2001 · L. 381/1991