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Fisco · Sostituti d'imposta

Modello 770/2026: la scadenza slitta al 2 novembre, tra ritenute su professionisti e dividendi

28 settembre 2026 · Studio Bruno

Il modello 770/2026 chiude il calendario degli adempimenti dichiarativi dell'autunno e riguarda la generalità dei sostituti d'imposta: imprese, Srl, ditte individuali ed enti che nel 2025 hanno corrisposto compensi soggetti a ritenuta a professionisti oppure hanno distribuito dividendi. Il termine ordinario del 31 ottobre 2026 cade di sabato e slitta pertanto al 2 novembre 2026, data entro cui il modello va trasmesso in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

Il modello assolve una funzione riepilogativa: comunica le ritenute operate nel corso del 2025, i relativi versamenti, le compensazioni effettuate tramite modello F24, nonché il riepilogo dei crediti e degli altri dati contributivi e assicurativi richiesti dall'Amministrazione finanziaria. Vi rientrano, tra gli altri dati, le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sui redditi di capitale e sulle locazioni brevi, oltre alle altre ritenute previste dalla disciplina vigente. La dichiarazione, pertanto, non si limita a fotografare la posizione del sostituto nei confronti dei propri dipendenti, ma abbraccia l'intero perimetro dei pagamenti soggetti a ritenuta effettuati nell'anno d'imposta.

Il modello può essere trasmesso in un unico flusso oppure, in alternativa, in un massimo di tre flussi separati; nel frontespizio va indicato il codice corrispondente alla scelta operata: il codice 1 per l'invio unificato dei dati riferiti alle diverse tipologie reddituali gestite dal modello, il codice 2 per l'invio differenziato, che richiede la compilazione della sezione «Gestione separata» con il codice fiscale dell'altro soggetto incaricato e l'indicazione delle tipologie di reddito da questo trasmesse. La scelta incide sull'organizzazione dell'adempimento quando più intermediari o più uffici della medesima struttura gestiscono flussi retributivi distinti, ad esempio buste paga e compensi professionali.

Un capitolo che merita particolare attenzione riguarda i dividendi distribuiti nel corso del 2025 dalle società di capitali, disciplinati dai quadri SI, SK e ST. Il quadro SI, dedicato agli utili e ai proventi equiparati corrisposti nel 2025, va compilato a prescindere dall'assoggettamento o meno a ritenuta. Il quadro SK, di natura residuale, riguarda invece i soli dividendi non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva, deliberati entro il 31 dicembre 2022 ma distribuiti nel corso del 2025. Il quadro ST, sezione I Erario e sezione III sulle ritenute sui redditi di capitale, richiede infine l'indicazione del mese e dell'anno di versamento, del codice tributo 1035 e dell'importo versato. La compilazione congiunta di questi quadri consente all'Amministrazione di ricostruire, per ciascun socio percettore, l'intera movimentazione degli utili distribuiti nell'anno.

Sul versante dei compensi corrisposti ai professionisti, il modello 770 accoglie le ritenute d'acconto operate nel 2025 sulle fatture ricevute da lavoratori autonomi in regime ordinario. Tali dati, riportati anche nella Certificazione Unica consegnata al professionista entro il termine di legge, devono trovare piena corrispondenza tra i due documenti: eventuali disallineamenti tra CU e 770 costituiscono una delle cause più frequenti di richieste di chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti del sostituto d'imposta.

Restano fuori dal perimetro dichiarativo i compensi corrisposti a contribuenti forfetari e ai soggetti in regime dei minimi, che dal 2024 non ricevono più la Certificazione Unica e, specularmente, non devono essere inseriti nel modello 770 dei rispettivi sostituti. Fa eccezione un'unica casistica: il contribuente in regime di vantaggio, disciplinato dall'art. 27 del D.L. 98/2011, che riceva fattura da un professionista in regime ordinario è tenuto a operare la ritenuta d'acconto e, di conseguenza, deve compilare sia la Certificazione Unica sia il modello 770 in qualità di sostituto d'imposta, pur essendo egli stesso un soggetto «minore» ai fini fiscali.

Quando la trasmissione è affidata a un intermediario abilitato, l'incarico va formalizzato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 322/1998 con una comunicazione datata e sottoscritta, nella quale il professionista assume l'impegno alla trasmissione telematica, precisando se la dichiarazione sia stata da lui predisposta oppure soltanto consegnata già compilata dal dichiarante. Entro trenta giorni dal termine di presentazione, l'intermediario deve inoltre consegnare al sostituto l'originale della dichiarazione e la copia della comunicazione che attesta l'avvenuto ricevimento da parte dell'Agenzia delle Entrate: è quest'ultima ricevuta, e non la semplice attestazione di invio del file, a costituire prova legale dell'avvenuta presentazione e a dover essere conservata con cura.

L'omessa o tardiva presentazione del modello espone a sanzioni amministrative disciplinate dall'art. 2 del D.Lgs. 471/1997, commisurate alle ritenute non versate risultanti dalla dichiarazione e comunque dovute, in misura ridotta, anche in assenza di importi da versare; la presentazione entro novanta giorni dalla scadenza è equiparata a una dichiarazione tardiva e beneficia di una riduzione delle sanzioni, fermo restando l'accesso al ravvedimento operoso qualora la violazione venga regolarizzata spontaneamente prima di una contestazione. Considerata la numerosità dei dati richiesti, in particolare per i sostituti che hanno distribuito dividendi o corrisposto compensi a più professionisti nel corso dell'anno, è opportuno procedere per tempo alla raccolta e alla riconciliazione dei dati contabili, verificando la coerenza tra Certificazioni Uniche già trasmesse, versamenti F24 effettuati e quadro RR dei contributi previdenziali, così da evitare correzioni dell'ultimo momento a ridosso della scadenza del 2 novembre.

In sintesi

  • Termine ordinario 31 ottobre 2026, prorogato al 2 novembre 2026 perché il 31 cade di sabato
  • Riguarda i sostituti d'imposta che nel 2025 hanno corrisposto compensi a professionisti o distribuito dividendi
  • Invio in un unico flusso (codice 1) o fino a tre flussi separati (codice 2) da indicare nel frontespizio
  • Quadro SI per tutti gli utili corrisposti, quadro SK per i soli dividendi ante 2018 non assoggettati a ritenuta, quadro ST con codice tributo 1035
  • Esclusi i compensi a forfetari e minimi, salvo il minimo che riceve fattura da un professionista ordinario
  • Sanzioni ex art. 2 D.Lgs. 471/1997 commisurate alle ritenute non versate, con accesso al ravvedimento operoso
Riferimenti normativi:
art. 4 D.P.R. 322/1998 · art. 3 D.P.R. 322/1998 · art. 26 D.P.R. 600/1973 · art. 2 D.Lgs. 471/1997 · quadri SI, SK e ST Mod. 770/2026 · art. 27 D.L. 98/2011 conv. L. 111/2011