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Fisco · Sanzioni

Ravvedimento operoso e cumulo giuridico: istituiti i codici tributo per versare la sanzione unica

26 ottobre 2026 · Studio Bruno

Con la risoluzione n. 38 del 23 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha approvato i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso.

La possibilità di unificare le sanzioni anche nel ravvedimento è stata introdotta dal D.Lgs. 87/2024 e riguarda le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. L'art. 12, c. 8, del D.Lgs. 472/1997 prevede che le regole sulla sanzione unica si applichino separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo; l'art. 13, c. 2-bis, stabilisce che la percentuale di riduzione sia determinata in relazione alla prima violazione. Per il momento non è stata messa a disposizione alcuna procedura ufficiale per il calcolo della sanzione unica.

I codici tributo istituiti vanno da 8960 a 8979 e da 8984 a 8986 e riguardano le principali imposte gestite dall'Agenzia, tra cui imposte sui redditi, IVA, IRAP, ritenute, successioni e registro. I codici relativi all'IRAP e all'addizionale regionale IRPEF si indicano nella sezione «Regioni» del modello F24, mentre quelli relativi alle addizionali comunali IRPEF nella sezione «IMU e altri tributi locali».

Il maggiore ambito applicativo è quello delle sanzioni IVA. Ad esempio, a fronte di due omesse fatturazioni del 2025, rispettivamente di 20.000 e 10.000 euro di imponibile, recepite in dichiarazione, la dichiarazione IVA risulta infedele per 6.600 euro di imposta, con una sanzione del 70% pari a 4.620 euro. Con il cumulo giuridico la sanzione per la violazione più grave è aumentata di un quarto, giungendo a 5.775 euro, e poi ridotta a un settimo, risultando pari a 825 euro; il versamento avviene con il codice tributo 8965 e l'anno di riferimento 2025.

Il cumulo non consente di unificare violazioni riferite a tributi diversi: la mancata dichiarazione dei ricavi ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP richiede un autonomo ravvedimento, così come le violazioni IVA relative ad altri periodi d'imposta. Il cumulo giuridico è inoltre escluso per gli omessi versamenti e per le indebite compensazioni (art. 12, c. 2, D.Lgs. 472/1997). Poiché mancano ancora chiarimenti ufficiali su alcune situazioni problematiche, è opportuno predisporre il calcolo con particolare cura e conservare la relativa documentazione.

In sintesi

  • Codici tributo: da 8960 a 8979 e da 8984 a 8986 (per l'IVA, ad esempio, 8965)
  • Ambito: violazioni commesse dal 1° settembre 2024; cumulo separato per ciascun tributo e periodo d'imposta
  • Riduzione: percentuale determinata in relazione alla prima violazione
  • Esclusi dal cumulo: omessi versamenti e indebite compensazioni
  • Nessuna procedura ufficiale di calcolo della sanzione unica è per ora disponibile
Riferimenti normativi:
risoluzione Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 38 · artt. 12 e 13 D.Lgs. 472/1997 · D.Lgs. 87/2024