L'art. 29 del D.Lgs. 148/2026 ripropone il ravvedimento speciale, consentendo di definire in via agevolata i periodi d'imposta dal 2020 al 2023 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'IRAP. Si tratta della misura di maggior impatto quantitativo dell'intero decreto correttivo; l'accesso, tuttavia, non è libero, poiché è subordinato a una condizione precisa che riguarda il concordato preventivo biennale.
Il presupposto di accesso è il rinnovo dell'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027, da perfezionare entro i termini di legge. Il termine ordinario del 31 ottobre 2026, cadendo di sabato, slitta a lunedì 2 novembre 2026. La sanatoria è riservata ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale: ne restano pertanto esclusi tanto i contribuenti che aderiscono al concordato per la prima volta quanto coloro che avevano aderito al biennio 2025-2026 senza procedere al rinnovo. Anche i contribuenti in regime forfetario sono in ogni caso esclusi dalla misura.
La base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato e il medesimo valore incrementato in funzione del punteggio ISA conseguito nell'annualità. L'incremento è inversamente proporzionale al livello di affidabilità: pari al 5% con punteggio 10, al 10% tra 8 e 10, al 20% tra 6 e 8, al 30% tra 4 e 6, al 40% tra 3 e 4 e al 50% al di sotto di 3. Il medesimo meccanismo di incremento si applica al valore della produzione netta dichiarato ai fini IRAP, e non è consentito definire i redditi separatamente dall'IRAP.
Quanto alla misura del prelievo, per le annualità 2022 e 2023 l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi è pari al 10% per i contribuenti con punteggio ISA non inferiore a 8, al 12% per quelli compresi tra 6 e 8 e al 15% al di sotto di 6, mentre l'IRAP sconta in ogni caso l'aliquota fissa del 3,9%. Per i periodi d'imposta 2020 e 2021, interessati dall'emergenza sanitaria, le imposte sostitutive sono ridotte del 30%. È previsto altresì un importo minimo: l'imposta sostitutiva sui redditi non può essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità definita, mentre nessun minimo opera ai fini IRAP.
Una disciplina particolare riguarda i contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA, ammessi alla definizione soltanto in tre ipotesi: esclusione connessa all'emergenza da Covid-19, non normale svolgimento dell'attività ed esercizio di più attività. In tali casi l'incremento del dichiarato è fisso al 25%, con aliquota del 12,5% sui redditi e del 3,9% ai fini IRAP; la riduzione del 30% per le annualità 2020 e 2021 spetta peraltro soltanto nelle prime due ipotesi e non nel caso di multiattività. Restano fuori dalla sanatoria tutte le altre cause di esclusione, quali il superamento delle soglie di ricavi o compensi e l'inizio o la cessazione dell'attività.
Un esempio consente di apprezzare l'ordine di grandezza del prelievo. Per un'impresa che nel 2023 abbia dichiarato un reddito di 60.000 euro con punteggio ISA pari a 7, l'incremento applicabile è del 20%, corrispondente a 12.000 euro; su tale base l'aliquota del 12% determina un'imposta sostitutiva sui redditi di 1.440 euro, cui si aggiunge il 3,9% calcolato sull'incremento del valore della produzione netta ai fini IRAP. Qualora il medesimo contribuente avesse conseguito un punteggio inferiore a 6, l'incremento salirebbe al 50% e l'aliquota al 15%, con un onere sensibilmente superiore: il meccanismo è costruito, infatti, per premiare i livelli di affidabilità fiscale più elevati.
Quanto alle modalità di pagamento, il versamento va effettuato in unica soluzione tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, oppure in un massimo di dieci rate mensili di pari importo a partire dal 15 marzo 2027, con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027 sulle rate successive alla prima. Per le società di persone, le associazioni professionali e le società che hanno optato per la trasparenza fiscale il versamento può essere eseguito direttamente dall'ente in luogo dei singoli soci o associati, soluzione che semplifica la gestione finanziaria dell'operazione e ne concentra la responsabilità.
La valutazione di convenienza non può essere svolta in astratto, poiché richiede il confronto tra l'onere certo e immediato della definizione e il rischio effettivo di accertamento sulle annualità interessate, tenuto conto dei termini di decadenza ancora pendenti e della consistenza delle posizioni. Va considerato altresì che la sanatoria è strutturalmente legata a una scelta ulteriore, quella del rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, che produce effetti autonomi sulla determinazione del reddito dei due periodi successivi: le due decisioni, pertanto, vanno ponderate congiuntamente e non in sequenza.
Sul piano dell'attuazione restano da definire i codici tributo e le istruzioni per la compilazione del modello F24, così come le modalità di comunicazione dell'adesione. In attesa di tali provvedimenti è opportuno che le posizioni potenzialmente interessate siano già istruite, ricostruendo per ciascuna annualità il reddito dichiarato, il valore della produzione netta e il punteggio ISA conseguito, in modo da disporre di una quantificazione attendibile prima della scadenza del 2 novembre 2026.
In sintesi
- Definibili le annualità dal 2020 al 2023 con imposta sostitutiva di redditi, addizionali e IRAP
- Accesso riservato ai soggetti ISA che rinnovano il concordato preventivo biennale 2026-2027 entro il 2 novembre 2026
- Esclusi i forfetari, i primi aderenti al concordato e chi aveva aderito al biennio 2025-2026 senza rinnovare
- Incremento del dichiarato per scaglioni ISA: 5% con punteggio 10, 10% tra 8 e 10, 20% tra 6 e 8, 30% tra 4 e 6, 40% tra 3 e 4, 50% sotto 3
- Aliquote sui redditi per il 2022 e il 2023: 10% con ISA non inferiore a 8, 12% tra 6 e 8, 15% sotto 6; IRAP sempre al 3,9%
- Imposte sostitutive ridotte del 30% per le annualità 2020 e 2021; minimo di 1.000 euro per ciascuna annualità ai soli fini dei redditi
- Versamento dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 in unica soluzione, oppure in dieci rate mensili dal 15 marzo 2027 con interessi legali dal 16 marzo
art. 29 D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 · D.Lgs. 13/2024 · art. 9-bis D.L. 50/2017 · art. 1, cc. 54 e ss., L. 190/2014