L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 185/2026, ha chiarito il trattamento fiscale degli interessi corrisposti in sede di ravvedimento operoso e di conciliazione giudiziale, distinguendo nettamente le due ipotesi sotto il profilo della deducibilità.
Per gli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, l'Agenzia richiama il proprio orientamento (risposte a interpello n. 541/2022 e n. 172/2024): tali interessi, anche quando maturati nell'ambito degli istituti deflativi del contenzioso, non sono strettamente accessori all'obbligazione tributaria, ma assumono una funzione compensativa del ritardo nell'esazione. Pur essendo collegati al ritardato pagamento dei tributi, non condividono il trattamento fiscale dell'imposta cui si riferiscono e vanno valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Ne consegue che, in assenza di una disposizione specifica di indeducibilità, gli interessi da conciliazione giudiziale sono deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa. Non rientrano inoltre nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR, perché non derivano da operazioni o rapporti di natura finanziaria, ma rappresentano componenti negative di natura diversa, connesse alla definizione della posizione fiscale del contribuente.
Diversa è la conclusione per gli interessi da ravvedimento operoso. L'istituto prevede, per il perfezionamento della regolarizzazione spontanea, il versamento di interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera. Gli interessi di mora costituiscono una forma generalizzata di risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento degli obblighi tributari e, in quanto originati dall'inadempimento del contribuente, sono accessori all'obbligazione principale: di conseguenza ne condividono il medesimo trattamento fiscale.
In pratica, poiché le imposte sui redditi non sono deducibili, i relativi interessi da ravvedimento operoso non lo sono a loro volta: di norma, quelli imputati a conto economico vanno ripresi a tassazione con una variazione in aumento in sede di dichiarazione, mentre gli interessi da conciliazione giudiziale concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie.
In sintesi
- Ravvedimento operoso: interessi moratori, accessori al tributo, indeducibili ai fini delle imposte sui redditi
- Conciliazione giudiziale: interessi compensativi, deducibili ai fini IRES secondo le regole generali
- Interessi da conciliazione esclusi dal limite di deducibilità degli interessi passivi (art. 96 TUIR)
risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 185/2026 · art. 96 D.P.R. 917/1986 · art. 13 D.Lgs. 472/1997