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Lavoro · Contributi INPS

Gestione Separata: attiva la domanda unica per recuperare i contributi versati in eccesso

19 ottobre 2026 · Studio Bruno

L'INPS, con il messaggio n. 3247 del 13 ottobre 2026, ha attivato la funzione «Domanda Rimborso Unico», un canale centralizzato per chiedere la restituzione dei contributi indebitamente versati. Il primo ambito di applicazione è la Gestione Separata, ma la procedura è destinata a sostituire gradualmente le istanze distinte di tutte le gestioni previdenziali. Per le imprese che hanno versato contributi per collaboratori e amministratori si apre quindi una via più semplice per recuperare somme non dovute.

La platea comprende quattro posizioni: i professionisti con redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR; i committenti, per i due terzi del contributo di loro competenza, quando il compenso del collaboratore supera il massimale annuo della base contributiva e pensionabile (art. 2, comma 18, L. 335/1995); gli stessi committenti per ragioni diverse, come versamenti duplicati, errori materiali o differenze rispetto all'aliquota denunciata e poi rettificata; i collaboratori parasubordinati, per la quota di un terzo versata oltre il massimale.

L'istanza si trasmette dal Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione «Altri Servizi», alla voce «Domanda Rimborso Unico», con accesso tramite SPID di livello almeno 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS. Possono operare il contribuente in proprio, gli intermediari abilitati ai sensi della L. 12/1979 e i soggetti indicati come intermediari di fiducia. Il servizio consente di redigere e inviare la domanda, salvarla in bozza, consultare le pratiche presentate e seguirne lo stato di lavorazione.

La procedura riconosce in automatico la tipologia di utente e propone le causali coerenti con la posizione: «Gestione Separata - Committenti per superamento del massimale», «Gestione Separata - Parasubordinati» e «Altro». Quest'ultima raccoglie le richieste estranee al massimale, tra cui il recupero da parte del committente di contributi calcolati con aliquota errata e il rimborso al professionista delle eccedenze emerse dalla dichiarazione dei redditi. Sono ammesse quattro tipologie di rimborso: versamento errato, contribuzione dovuta ad altra Cassa professionale, superamento del massimale e credito risultante dalla dichiarazione dei redditi non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione.

Il massimale mantiene un ruolo centrale. L'INPS informa i parasubordinati che hanno superato il limite annuo e, nell'anno successivo, completate le verifiche sull'aliquota applicata, comunica a ciascun committente la quota di sua spettanza: il committente chiede la restituzione della propria eccedenza per ogni collaboratore interessato, mentre il collaboratore presenta un'unica domanda per l'intera quota a suo carico. Dal rilascio della funzionalità i precedenti canali, distinti per committenti, professionisti e parasubordinati, non sono più utilizzabili: per le imprese è quindi opportuno ricostruire i versamenti degli ultimi anni, individuare quelli eccedenti e verificare le comunicazioni ricevute dall'Istituto sul massimale, così da attivare per tempo le richieste di rimborso.

In sintesi

  • Canale unico "Domanda Rimborso Unico" nel Cassetto previdenziale (Altri Servizi), con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS
  • Platea: professionisti, committenti e collaboratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata
  • Committenti: rimborso della quota a carico (due terzi) sui compensi oltre il massimale annuo, dei versamenti duplicati, degli errori materiali e delle aliquote errate poi rettificate
  • Collaboratori: rimborso della quota di un terzo versata oltre il massimale, con un'unica domanda anche se l'eccedenza deriva da più rapporti
  • Professionisti: rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi
  • Dal rilascio della funzione i precedenti canali separati non sono più utilizzabili
Riferimenti normativi:
messaggio INPS 13.10.2026 n. 3247 · art. 2, cc. 18 e 26, L. 335/1995 · art. 53, c. 1, D.P.R. 917/1986