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Fisco · IVA

Partite IVA inattive: nuovi criteri di chiusura d'ufficio, comunicazione via PEC e 60 giorni per opporsi

19 ottobre 2026 · Studio Bruno

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 277710 del 12 ottobre 2026, ha aggiornato i criteri e le modalità con cui procede alla chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive. Cambiano il modo di individuare i soggetti interessati, le modalità di notifica e la procedura di opposizione, con un termine di 60 giorni che occorre presidiare.

La disciplina di riferimento è l'art. 35, comma 15-quinquies, del D.P.R. 633/1972, che consente all'Agenzia di chiudere d'ufficio le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati in suo possesso, non hanno esercitato attività di impresa, arte o professione nelle tre annualità precedenti. Il provvedimento del 12 ottobre 2026 modifica in più punti il precedente provvedimento n. 1415522/2019. In precedenza il riferimento era ai titolari che non avevano presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi nel triennio; ora le partite IVA inattive sono individuate con riscontri automatizzati sulle informazioni dell'Anagrafe tributaria, che includono fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti effettuati con riscossione spontanea.

Cambia anche la notifica. La comunicazione preventiva di chiusura è inviata al domicilio digitale del titolare (ad esempio l'indirizzo PEC) o, in sua assenza, a quello del rappresentante; se nessuno dei due è disponibile, la comunicazione è spedita al domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento. Il documento è consultabile nella sezione «L'Agenzia scrive» del Cassetto fiscale, e la sua disponibilità è segnalata con un avviso nell'area riservata e con un messaggio sull'App IO.

La chiusura della partita IVA decorre dal sessantesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione al domicilio digitale oppure, se la consegna non è possibile, dalla data di messa a disposizione nell'area riservata. Entro 60 giorni dalla ricezione, chi ritiene illegittima la chiusura, e l'eventuale estinzione del codice fiscale per i soggetti diversi dalle persone fisiche, può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia per chiarire la propria posizione di soggetto attivo ai fini IVA.

Decorsi i 60 giorni è comunque possibile chiedere, con istanza motivata, la riattivazione della partita IVA a un qualsiasi ufficio, che può accoglierla dopo aver valutato le argomentazioni e la documentazione prodotte. La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, se riattivato, del codice fiscale dalla data originaria di attribuzione. Per società e imprese con attività sospesa o saltuaria, il costante presidio della PEC e del Cassetto fiscale diventa quindi essenziale per evitare chiusure non volute.

In sintesi

  • Provvedimento n. 277710 del 12 ottobre 2026, che modifica il provvedimento n. 1415522/2019
  • Criterio: nessuna attività nelle tre annualità precedenti, accertata con dati su fatture elettroniche, corrispettivi telematici e versamenti spontanei
  • Comunicazione preventiva al domicilio digitale (o del rappresentante), altrimenti raccomandata; consultabile nel Cassetto fiscale, con avviso nell'area riservata e tramite App IO
  • Chiusura dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione
  • Opposizione entro 60 giorni presso qualsiasi ufficio territoriale; oltre tale termine, richiesta motivata di riattivazione con effetto dalla data originaria di apertura
Riferimenti normativi:
provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2026 n. 277710 · art. 35, c. 15-quinquies, D.P.R. 633/1972 · provv. Agenzia delle Entrate n. 1415522/2019