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Fisco · Accertamento

Pagamenti tracciabili oltre 500 euro: due anni in meno di accertamento, ma va compilata la casella in REDDITI

21 settembre 2026 · Studio Bruno

I soggetti passivi IVA che, oltre a documentare le proprie operazioni mediante fattura elettronica o trasmissione telematica dei corrispettivi, garantiscono la tracciabilità degli incassi e dei pagamenti per le transazioni superiori a 500 euro possono beneficiare di una riduzione di due anni dei termini di decadenza dell'accertamento. L'agevolazione, prevista dall'art. 3 del D.Lgs. 127/2015, opera però soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati e richiede il rispetto puntuale di alcune condizioni, tra cui un adempimento dichiarativo che viene sovente dimenticato.

La prima condizione riguarda la certificazione delle operazioni attive, che deve avvenire mediante fattura elettronica via SdI ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 127/2015 oppure mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto. La seconda condizione attiene ai mezzi di pagamento utilizzati al di sopra della soglia di 500 euro, sia in entrata sia in uscita: il D.M. 4 agosto 2016 individua il bonifico bancario o postale, la carta di debito o di credito e l'assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. Sono stati inoltre assimilati i pagamenti effettuati mediante MAV e ricevute bancarie.

Il requisito è rigoroso: la riduzione dei termini non si applica, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, ai soggetti passivi che abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli indicati dal decreto. Un singolo movimento in contanti oltre soglia, anche in entrata, è dunque sufficiente a far perdere il beneficio per l'intera annualità. Non pregiudica invece l'agevolazione la ricezione di fatture passive in formato cartaceo da fornitori esonerati dalla fattura elettronica, come chiarito dalla risposta a interpello n. 404/2022.

Un ulteriore requisito, posto sempre dal D.M. 4 agosto 2016, consiste nell'obbligo di comunicare l'esistenza dei presupposti nel modello REDDITI, con riguardo a ciascun periodo d'imposta. La mancata compilazione della casella comporta la perdita del beneficio, ma può essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa, trattandosi di una mera comunicazione dell'esistenza dei presupposti e non dell'espressione di una specifica volontà negoziale.

Occorre infine tenere conto del perimetro soggettivo. Secondo le risposte a interpello nn. 331/2021 e 438/2022 l'agevolazione non spetta ai soggetti passivi esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica o di memorizzazione elettronica dei corrispettivi che non vi ricorrano su base volontaria: è il caso, ad esempio, di chi effettua vendite per corrispondenza, compreso il commercio elettronico, ed è esonerato dalla certificazione fiscale. I contribuenti in regime forfetario, al contrario, sono oggi soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica e rientrano pertanto nell'ambito dell'agevolazione, alle medesime condizioni previste per gli altri soggetti passivi. Considerato che il beneficio comporta la chiusura anticipata di due intere annualità accertabili, conviene verificare in sede di predisposizione della dichiarazione tanto la sussistenza sostanziale dei requisiti quanto l'effettiva compilazione della casella.

Condizioni per la riduzione dei termini

  • Fattura elettronica via SdI o trasmissione telematica dei corrispettivi
  • Incassi e pagamenti sopra 500 euro con bonifico, carta, assegno non trasferibile, MAV o RiBa
  • Nessun pagamento oltre soglia con strumenti diversi, pena la perdita del beneficio per l'intero anno
  • Comunicazione nel modello REDDITI per ciascun periodo d'imposta, sanabile con dichiarazione integrativa
  • Riduzione limitata ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo
Riferimenti normativi:
art. 3 D.Lgs. 127/2015 · art. 3, c. 3, D.M. 4 agosto 2016 · risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 331/2021, 404/2022 e 438/2022 · art. 1, c. 3, D.Lgs. 127/2015