La contribuzione previdenziale del socio che lavora nella propria Srl torna al centro dell'attenzione. Con una serie di ordinanze depositate il 16 settembre 2026 (nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383), la Sezione lavoro della Corte di Cassazione ha stabilito che gli utili prodotti dalla società e accantonati a riserva non concorrono a formare la base imponibile dei contributi IVS dovuti alle Gestioni artigiani e commercianti. Il principio incide su un contenzioso seriale che da anni contrappone l'INPS ai soci lavoratori delle società a responsabilità limitata e riguarda potenzialmente un numero molto elevato di posizioni.
Il punto di partenza è l'art. 3-bis del D.L. 384/1992, convertito dalla L. 438/1992, che commisura la contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti alla «totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono». La disposizione ha una portata ampia, perché attrae nella base imponibile non soltanto il reddito dell'attività che ha dato luogo all'iscrizione, ma anche gli altri redditi d'impresa conseguiti dall'iscritto nello stesso anno. Proprio su questa ampiezza l'Istituto ha fondato, nel tempo, la pretesa di assoggettare a contribuzione la quota di reddito della società corrispondente alla partecipazione agli utili, a prescindere dalla destinazione deliberata dall'assemblea.
Occorre tuttavia distinguere due piani che le ordinanze tengono accuratamente separati. Il primo è il presupposto dell'iscrizione: ai sensi dell'art. 1, c. 203, della L. 662/1996, l'obbligo di iscriversi alla Gestione artigiani o commercianti sorge in capo al socio di Srl che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Su questo aspetto nulla cambia: ricorrendone i presupposti, l'iscrizione è dovuta e con essa il versamento della contribuzione sul minimale. Il secondo piano è la determinazione dell'imponibile eccedente il minimale, che va invece calcolato nel rispetto della nozione legislativa di reddito denunciato ai fini Irpef dal soggetto iscritto.
Nella Srl ordinaria il reddito prodotto è assoggettato a IRES in capo alla società e non viene imputato alla persona fisica per il solo fatto del possesso della partecipazione. Se l'assemblea destina l'utile a riserva, la ricchezza resta nel patrimonio sociale e non entra nella disponibilità del socio. Va inoltre considerato che, ai sensi dell'art. 81 del Tuir, il reddito complessivo delle società di capitali è per definizione reddito d'impresa, mentre gli utili che il socio consegue per effetto della partecipazione costituiscono per lui redditi di capitale; dal 2018, peraltro, sugli utili corrisposti a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non relative all'impresa si applica una ritenuta del 26% e non più la tassazione progressiva IRPEF.
Su queste basi la Corte afferma un criterio netto: il punto decisivo non è se il reddito sia stato concretamente percepito, ma se sia per legge imputato all'obbligato. Il reddito può dirsi imputato al socio, e quindi da questo denunciato ai fini Irpef, soltanto con l'effettiva percezione degli utili oppure con l'opzione per la trasparenza fiscale. La dizione «denunciati» contenuta nell'art. 3-bis non può essere letta come un generico richiamo ai redditi in astratto conseguibili. Ne deriva che il socio lavoratore deve versare un contributo commisurato alla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla società che gli sia stata attribuita in ragione della quota di partecipazione e che egli abbia effettivamente dichiarato ai fini IRPEF.
Rilevante è anche il profilo probatorio: secondo le pronunce, spetta all'ente creditore provare l'imputazione del reddito e, dunque, il sorgere dell'obbligo di dichiararlo ai fini IRPEF, in virtù dell'avvenuta percezione degli utili o dell'opzione della società per la trasparenza. Non è quindi sufficiente, per fondare la pretesa contributiva, il richiamo al reddito dichiarato dalla società nel modello REDDITI SC.
Resta decisiva la distinzione rispetto alle società di persone. In queste ultime l'art. 5 del Tuir prevede l'imputazione per trasparenza del reddito ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con la conseguenza che la base imponibile previdenziale comprende comunque quel reddito. Nelle Srl un effetto analogo si produce soltanto quando ricorrono i presupposti e viene esercitata l'opzione per la trasparenza fiscale prevista dagli artt. 115 e 116 del Tuir: in tale ipotesi il reddito è imputato direttamente ai soci e la contribuzione segue lo stesso schema, anche se l'utile non è stato finanziariamente erogato. Il discrimine operativo, pertanto, non è soltanto la distribuzione del dividendo, ma la circostanza che il reddito sia stato o meno imputato al socio ai fini IRPEF.
Le decisioni si pongono in contrasto con l'impostazione amministrativa tuttora seguita dall'Istituto. L'INPS continua infatti a indicare, anche nelle informazioni operative aggiornate al 2026 e nelle istruzioni al quadro RR, che per il socio lavoratore di Srl la base imponibile comprende la quota del reddito d'impresa dichiarato dalla società corrispondente alla partecipazione agli utili, ancorché non distribuiti. La circolare n. 84/2021 aveva escluso i redditi di capitale dalla base contributiva per il socio che non svolge attività lavorativa nella società, senza però abbandonare l'impostazione riferita al socio lavoratore. Fino a un intervento di prassi o normativo di segno diverso, il contrasto è destinato a permanere.
Sul piano pratico, le ordinanze rilevano soprattutto per i contenziosi ancora aperti e per gli avvisi di addebito fondati sull'inclusione degli utili accantonati a riserva, rispetto ai quali offrono un argomento difensivo di peso. Più delicata è la posizione di chi abbia già eseguito i versamenti o si trovi di fronte ad atti ormai definiti: in tali casi occorre verificare il titolo del pagamento, i termini di prescrizione e decadenza e l'eventuale definitività degli atti. È inoltre opportuno attendere la piena disponibilità delle motivazioni per delimitare con precisione la portata dei principi affermati, prima di tradurli in scelte dichiarative, rettifiche del quadro RR o istanze di rimborso. Nel frattempo, conviene documentare con cura le delibere assembleari di destinazione dell'utile, poiché sono proprio quelle a dimostrare che la ricchezza è rimasta nel patrimonio sociale.
In sintesi
- Sette ordinanze della Sezione lavoro della Cassazione depositate il 16 settembre 2026 (nn. 25377-25383)
- Gli utili accantonati a riserva non entrano nella base imponibile dei contributi IVS del socio lavoratore di Srl
- Rileva il reddito effettivamente imputato al socio ai fini IRPEF: utili percepiti oppure opzione per la trasparenza ex artt. 115 e 116 del Tuir
- Resta fermo l'obbligo di iscrizione alla Gestione artigiani o commercianti per chi partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza, con contribuzione sul minimale
- L'onere di provare l'imputazione del reddito grava sull'ente creditore
- L'INPS mantiene l'orientamento opposto: l'effetto immediato riguarda i contenziosi pendenti e gli avvisi di addebito non definitivi
- Per le posizioni già definite vanno valutati titolo del pagamento, prescrizione e decadenza
Cass. sez. lavoro, ordinanze 16 settembre 2026 nn. 25377-25383 · art. 3-bis D.L. 384/1992 conv. L. 438/1992 · art. 1, c. 203, L. 662/1996 · artt. 81, 115 e 116 D.P.R. 917/1986 · circ. INPS n. 84 del 10 giugno 2021