« La forza dei governi è inversamente proporzionale al peso delle imposte. » Tel: +39 0183 296988  ·  mail@studiobruno.it
← Aggiornamenti
Fisco · Appalti

DURF: nella soglia del 10% rientrano anche le ritenute sugli interessi e il credito per imposte estere

21 settembre 2026 · Studio Bruno

Il certificato di regolarità fiscale previsto dall'art. 17-bis, c. 5, del D.Lgs. 241/1997, comunemente noto come DURF, esonera appaltatori e subappaltatori dai gravosi adempimenti in materia di ritenute sui redditi di lavoro dipendente connessi agli appalti ad alta intensità di manodopera. Con la risposta a interpello n. 174/2026 l'Agenzia delle Entrate ha ampliato il perimetro dei versamenti computabili ai fini di uno dei requisiti più selettivi per ottenerlo.

Il certificato richiede, tra l'altro, che l'impresa sia operativa da almeno tre anni, sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia effettuato negli ultimi tre anni versamenti registrati nel conto fiscale per almeno il 10% dei ricavi o compensi dichiarati. Proprio quest'ultimo requisito rappresenta, nella pratica, l'ostacolo più frequente: imprese perfettamente regolari possono non raggiungere la soglia per effetto della compensazione di crediti o della composizione della propria fiscalità.

Nel tempo la prassi ha progressivamente esteso il numeratore del rapporto. Con la risposta n. 63 del 3 marzo 2026 è stato chiarito che concorrono al calcolo anche i versamenti effettuati a seguito di avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972. In precedenza, la risoluzione n. 53/2020 aveva ammesso nel calcolo l'IVA relativa alle operazioni soggette a scissione dei pagamenti o a inversione contabile, l'IVA teorica risultante dalla liquidazione periodica della società controllata ma assolta dalla controllante in caso di liquidazione di gruppo, nonché l'imposta teorica corrispondente al reddito imputato per trasparenza ai soci.

La nuova risposta si colloca nel medesimo solco e riguarda due componenti strutturali del modello REDDITI SC. Quanto alle ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari (rigo RN15), l'Agenzia ne ammette il computo nel numeratore: il sostituto d'imposta, in questo caso la banca, versa un'imposta economicamente riferibile al contribuente istante, sicché il versamento conta come se fosse proprio, ancorché materialmente eseguito da un altro soggetto. Quanto al credito per imposte estere (rigo RN13), esso va considerato tra i versamenti fino a concorrenza del credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 165 del Tuir.

La conclusione sulle imposte estere merita attenzione, perché raggiunta nonostante la norma faccia riferimento ai soli versamenti risultanti nel conto fiscale italiano. Le imposte pagate all'estero non vi rientrano né direttamente, essendo versate a un'autorità fiscale straniera, né indirettamente, non essendo riconducibili ai meccanismi già riconosciuti del sostituto d'imposta, del consolidante, del socio o dell'ente controllante. Ciononostante, l'utilizzo del credito d'imposta estero per ridurre l'IRES dovuta in Italia produce, sul piano sostanziale, lo stesso effetto di un versamento e costituisce indice di affidabilità fiscale del contribuente. L'ampliamento assume rilievo concreto per le imprese che operano con l'estero e per quelle con significative giacenze finanziarie: in sede di richiesta del certificato, il calcolo della soglia del 10% va quindi condotto includendo tali componenti, che in passato venivano spesso trascurate.

Versamenti computabili nella soglia del 10%

  • Versamenti registrati nel conto fiscale nell'ultimo triennio
  • Somme versate a seguito di avvisi bonari da controllo automatizzato
  • IVA da reverse charge e da scissione dei pagamenti; IVA teorica nella liquidazione di gruppo
  • Imposta teorica sul reddito imputato per trasparenza ai soci
  • Ritenute d'acconto sugli interessi attivi bancari (rigo RN15)
  • Credito per imposte estere ex art. 165 del Tuir (rigo RN13)
Riferimenti normativi:
art. 17-bis, c. 5, D.Lgs. 241/1997 · risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 174/2026 · risposta n. 63 del 3 marzo 2026 · ris. Agenzia delle Entrate n. 53 del 22 settembre 2020 · art. 165 D.P.R. 917/1986