Scade lunedì 2 novembre 2026 il termine per presentare il modello TR relativo al terzo trimestre 2026, con cui si chiede a rimborso o si utilizza in compensazione il credito IVA infrannuale. Si tratta dell'ultimo invio utile dell'anno.
Il modello TR consente al soggetto passivo di chiedere a rimborso, oppure di utilizzare in compensazione, il credito IVA maturato in un singolo trimestre. Per il terzo trimestre 2026 il termine è il 2 novembre; l'eventuale credito maturato nel quarto trimestre potrà essere recuperato soltanto in sede di dichiarazione annuale. L'invio deve avvenire in via telematica, a cura del soggetto passivo o di un intermediario abilitato.
A prescindere dalla periodicità di liquidazione dell'imposta, l'art. 38-bis, c. 2, del D.P.R. 633/1972 consente il rimborso trimestrale del credito di ammontare superiore a 2.582,28 euro quando ricorre almeno uno dei presupposti previsti. Il primo è l'esercizio, in via esclusiva o prevalente, di attività che comportano operazioni soggette a un'aliquota media, maggiorata del 10%, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni (art. 3, c. 6, D.L. 250/1995).
Rilevano poi l'effettuazione di operazioni attive non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972), di operazioni assimilate e di cessioni intracomunitarie in misura superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni, nonché di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per oltre i due terzi del totale degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili; in quest'ultimo caso il rimborso è limitato all'imposta assolta su tali acquisti. Sono ulteriori presupposti lo svolgimento dell'attività da parte di un soggetto non residente che opera in Italia tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta, e l'effettuazione, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, di prestazioni di lavorazione relative a beni in misura superiore al 50% delle operazioni.
Poiché il termine è ravvicinato, è opportuno verificare per tempo la sussistenza di almeno uno dei presupposti e la correttezza della liquidazione del trimestre. In caso di mancato invio entro il 2 novembre, il credito potrà essere recuperato soltanto con la dichiarazione annuale.
In sintesi
- Termine: lunedì 2 novembre 2026, ultimo invio dell'anno per il terzo trimestre
- Soglia: credito superiore a 2.582,28 euro
- Presupposti alternativi: aliquota media delle vendite inferiore a quella degli acquisti, operazioni non imponibili oltre il 25%, acquisti di beni ammortizzabili oltre i due terzi, non residenti con rappresentante fiscale, lavorazioni per non stabiliti oltre il 50%
- Il credito del quarto trimestre si recupera soltanto con la dichiarazione annuale
art. 38-bis, c. 2, D.P.R. 633/1972 · art. 3, c. 6, D.L. 250/1995