Per accedere ai rimborsi IVA di importo superiore a 30.000 euro i soggetti passivi sono tenuti, in linea di principio, a prestare una garanzia patrimoniale. In alternativa, e a determinate condizioni, la domanda può essere presentata con l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale oppure mediante la sottoscrizione dell'organo deputato alla revisione legale dei conti. La via alternativa comporta però l'obbligo di corredare la domanda con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti una serie di requisiti, tra i quali figura la mancata riduzione del patrimonio netto: un adempimento che, per le imprese in contabilità semplificata, risulta di fatto impraticabile.
L'art. 38-bis, c. 3, del D.P.R. 633/1972 elenca le condizioni da attestare. Il patrimonio netto non deve essere diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta; la consistenza degli immobili non deve essersi ridotta di oltre il 40% per effetto di cessioni estranee alla normale gestione; l'attività non deve essere cessata né essersi ridotta per cessione di azienda o di rami d'azienda; devono infine risultare eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Per le società di capitali non quotate si aggiunge la condizione che nell'anno antecedente la domanda non siano state cedute azioni o quote per oltre il 50% del capitale sociale. Va inoltre ricordato che la possibilità di chiedere il rimborso senza garanzia è comunque preclusa ai soggetti che presentano i profili di rischio individuati dal successivo comma 4, quali la cessazione dell'attività o la notifica di accertamenti negli ultimi due anni oltre determinate soglie.
Il dato relativo al patrimonio netto va rilevato dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione annuale, anche qualora il bilancio non sia stato ancora approvato. Proprio qui si colloca la criticità: i soggetti che adottano il regime di contabilità semplificata ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 600/1973 non sono tenuti a redigere il bilancio d'esercizio in forma completa e, di conseguenza, non determinano lo stato patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali soggetti non devono attestare il requisito riguardante la riduzione del patrimonio netto, in quanto riferito ai soli soggetti in contabilità ordinaria. La dichiarazione sostitutiva resta dovuta per gli altri requisiti, ma si alleggerisce di quello strutturalmente incompatibile con il regime adottato.
Il medesimo orientamento chiarisce, per converso, che non possono accedere al rimborso senza garanzia i soggetti che presentano un patrimonio netto negativo. La condizione dell'art. 38-bis, c. 3, impone infatti, anche sul piano letterale, l'esistenza di un patrimonio, ossia di un valore di segno algebrico positivo, che non deve essersi ridotto di oltre il 40% rispetto al periodo d'imposta precedente. Una società con patrimonio netto negativo, pertanto, dovrà necessariamente prestare la garanzia patrimoniale ordinaria.
Un'ulteriore precisazione riguarda le stabili organizzazioni italiane di soggetti passivi non residenti. In virtù del principio di univocità ai fini IVA tra stabile organizzazione e operatore non residente, il requisito della mancata diminuzione del patrimonio netto va verificato in capo alla casa madre e attestato dalla stabile organizzazione mediante la dichiarazione sostitutiva, unitamente alle altre formalità previste per la domanda. L'attestazione può avvenire, a norma dell'art. 3, c. 4, del D.P.R. 445/2000, mediante certificato rilasciato dall'Autorità competente dello Stato estero, corredato da traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana.
art. 38-bis, cc. 3 e 4, D.P.R. 633/1972 · artt. 18 e 19 D.P.R. 600/1973 · art. 3, c. 4, D.P.R. 445/2000 · circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014, § 2.2.2 · circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2015, § 9 · risposta a interpello n. 42/2020