La decisione di politica monetaria assunta dalla Banca centrale europea il 10 settembre 2026, che ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, produce effetti immediati sul costo delle dilazioni contributive. Con la circolare n. 42/2026 l'INAIL ha recepito la variazione, in linea con quanto già illustrato dall'INPS con la circolare n. 98 dell'11 settembre 2026 in materia di dilazione e differimento contributivo.
Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori, disciplinato dall'art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di due punti, secondo quanto previsto dall'art. 14, c. 1, del D.L. 38/2026. Per effetto del rialzo, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 sono determinati applicando un tasso di interesse pari al 4,65%.
Restano invece invariati i piani di ammortamento delle rateazioni già in corso, determinati sulla base del tasso vigente alla data di presentazione della relativa istanza. La variazione non ha quindi effetto retroattivo e non comporta rimodulazioni delle dilazioni già concesse: il parametro rilevante è unicamente la data di presentazione dell'istanza, circostanza che merita attenzione quando la richiesta di dilazione sia in fase di predisposizione a cavallo della data di decorrenza.
L'istituto ha inoltre riepilogato le variazioni dei tassi applicabili alle sanzioni civili previste per le diverse fattispecie di omissione ed evasione contributiva di cui all'art. 116, c. 8, lett. a) e b), della L. 388/2000. A decorrere dal 16 settembre 2026, ai fini della riduzione della sanzione civile, in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,65%, corrispondente al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali; in caso di evasione trova invece applicazione il tasso del 4,65%, pari al medesimo tasso maggiorato di due punti.
Un passaggio specifico è dedicato alle aziende soggette a procedure concorsuali, per le quali le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che risultino integralmente pagati i contributi e le spese. Nel complesso, la dinamica dei tassi rende progressivamente più onerosa la dilazione dei debiti contributivi rispetto agli anni precedenti: il confronto con altre forme di provvista, e la stessa valutazione di convenienza della rateazione, vanno pertanto aggiornati. Le istanze di rateazione presentate dal 16 settembre 2026 scontano un tasso del 4,65%.
Tassi in vigore dal 16 settembre 2026
- Rateazione dei premi e accessori: 4,65% (tasso BCE 2,65% maggiorato di due punti)
- Riduzione della sanzione civile in caso di omissione: 2,65%
- Riduzione della sanzione civile in caso di evasione: 4,65%
- Piani di ammortamento già in corso: invariati
- Aziende in procedura concorsuale: riduzione possibile fino al tasso legale, se contributi e spese sono integralmente pagati
circ. INAIL n. 42/2026 · art. 2, c. 11, D.L. 338/1989 · art. 14, c. 1, D.L. 38/2026 · art. 116, c. 8, L. 388/2000 · circ. INPS n. 98 dell'11 settembre 2026