Il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni societarie neutrali è subordinato a precise limitazioni, e l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, nel corso di una videoconferenza del 24 settembre 2026, entro quando va redatta la perizia che determina il valore economico del patrimonio netto.
Ai sensi dell'art. 172, comma 7, del TUIR, le perdite fiscali delle società partecipanti alla fusione, comprese quelle dell'incorporante, sono riportabili in capo alla società incorporante o risultante dalla fusione con due limitazioni: la «vitalità» delle società, da verificare nell'esercizio precedente a quello in cui la fusione ha effetto e nel periodo interinale, e il limite del patrimonio netto, determinabile in base al valore economico o al valore contabile. Le stesse regole si applicano agli interessi passivi indeducibili e alle eccedenze ACE pregresse.
Il valore economico netto, rettificato, del patrimonio della società che riporta le perdite è determinato mediante una relazione giurata di stima redatta da un soggetto scelto tra quelli indicati dall'art. 2409-bis, primo comma, del codice civile, riferita alla data di efficacia giuridica della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.
L'Agenzia ha precisato che la relazione deve essere giurata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui l'operazione ha acquisito efficacia. Il termine non è espressamente previsto dalla norma e appare collegato alla compilazione dei righi RV23 e RV57 del modello REDDITI 2026 SC, nei quali va indicato il valore economico risultante dalla perizia.
La redazione della perizia resta una scelta della società che intende riportare le perdite: in sua assenza assume rilievo il patrimonio netto contabile. Pertanto, qualora il valore economico risulti inferiore a quello contabile, la relazione presumibilmente non verrà predisposta.
art. 172, c. 7, D.P.R. 917/1986 · art. 2504-bis c.c. · chiarimenti Agenzia delle Entrate 24.09.2026 · righi RV23 e RV57 Mod. REDDITI 2026 SC