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Lavoro · Welfare

Welfare aziendale: buoni carburante e buoni spesa ai dipendenti che lavorano la domenica sono fringe benefit

26 ottobre 2026 · Studio Bruno

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 189 del 23 ottobre 2026, ha ricondotto ai fringe benefit i buoni carburante e i buoni spesa multiuso assegnati ai dipendenti che prestano ordinariamente servizio anche la domenica.

Il caso riguarda un piano di welfare aziendale che riconosce buoni benzina e voucher multiuso ai lavoratori chiamati ad assicurare una prestazione particolarmente disagiata, con valore variabile in funzione della frequenza del lavoro domenicale richiesto per garantire servizi pubblici essenziali non interrompibili. L'istante ha precisato che il sistema si sostanzia in specifici fringe benefit e non è finalizzato a incentivare la performance del singolo lavoratore, né costituisce corrispettivo di prestazioni lavorative o premio di produttività.

Secondo l'art. 51, c. 3, del TUIR non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 258,23 euro; superato il limite, l'intero valore è imponibile. Per il 2024 e, in base alla L. 207/2024, per il 2025, il 2026 e il 2027, la soglia è elevata a 1.000 euro o, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro. Il comma 3-bis consente inoltre l'erogazione mediante documenti di legittimazione, cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale.

In base alla circolare n. 28/2016 e all'art. 6 del D.M. 25 marzo 2016, i documenti di legittimazione non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, né monetizzati o ceduti a terzi, e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Il voucher cumulativo, che rappresenta una pluralità di beni scelti dal dipendente su una piattaforma, è ammesso purché il valore complessivo non ecceda la soglia di esenzione.

La soglia riguarda le sole erogazioni in natura, con esclusione di quelle in denaro, e va verificata con riferimento all'insieme dei beni e servizi di cui il dipendente fruisce a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, compresi quelli erogati con voucher. Se il valore complessivo supera il limite, l'intero importo concorre a formare il reddito. Occorre pertanto monitorare, per ciascun lavoratore, anche gli altri benefit già riconosciuti nell'anno, nonché la condizione di dipendente con figli a carico che determina la soglia più elevata.

In sintesi

  • Natura: fringe benefit ex art. 51, commi 3 e 3-bis, TUIR, non corrispettivo né premio di produttività
  • Soglie: 1.000 euro, o 2.000 euro con figli a carico, per il 2024 e per il triennio 2025-2027; in via ordinaria 258,23 euro
  • Superamento della soglia: l'intero valore concorre al reddito
  • Voucher: non cedibili, non monetizzabili, un solo bene o servizio per l'intero valore nominale; ammesso il voucher cumulativo entro la soglia
Riferimenti normativi:
risposta a interpello Agenzia delle Entrate 23.10.2026 n. 189 · art. 51, cc. 3 e 3-bis, D.P.R. 917/1986 · circolare Agenzia delle Entrate n. 28/2016 · D.M. 25.03.2016 · art. 1, cc. 390-391, L. 207/2024