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Lavoro · Welfare

Fringe benefit 2025: soglia a 1.000/2.000 euro, l'eccedenza è interamente tassata

8 giugno 2026 · Studio Bruno

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027 trova applicazione la disciplina agevolata dei fringe benefit introdotta dall'art. 1, c. 390, della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), in deroga all'art. 51, c. 3, del TUIR. Il valore dei beni e dei servizi concessi ai lavoratori dipendenti non concorre alla formazione del reddito entro il limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

Nel plafond rientrano, oltre ai beni e servizi tradizionalmente riconducibili al welfare aziendale, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche — segnatamente il servizio idrico integrato, l'energia elettrica e il gas naturale — nonché delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo a essa relativo. Si tratta, infatti, di una soglia complessiva che assorbe tutte queste componenti.

L'aspetto di maggior rilievo riguarda il superamento del limite. Diversamente da quanto avviene per altre agevolazioni, il superamento della soglia di 1.000 o 2.000 euro comporta la tassazione dell'intero ammontare e non della sola parte eccedente, secondo le modalità ordinarie, come confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/2025. Pertanto, anche un modesto sforamento può determinare l'integrale imponibilità del beneficio riconosciuto.

Sotto il profilo dichiarativo, la verifica del superamento delle soglie e la corretta determinazione dell'eventuale incremento del reddito imponibile passano per la compilazione del rigo RC17 del modello REDDITI PF 2026. Le istruzioni, infatti, recepiscono la disposizione e dettagliano le modalità di calcolo dell'eccedenza tassabile.

Va inoltre considerato che, in relazione alle spese rimborsate — ad esempio gli interessi sul mutuo della prima casa — il lavoratore non può fruire delle relative detrazioni, in quanto tali oneri, essendo oggetto di rimborso, non possono ritenersi rimasti effettivamente a suo carico. Di conseguenza, conviene un attento monitoraggio del valore complessivo dei benefit erogati nel corso dell'anno, così da non vanificare l'agevolazione con un superamento involontario della soglia.

In sintesi

  • Soglia di non imponibilità 2025: 1.000 euro, elevata a 2.000 euro con figli a carico
  • Comprende anche utenze domestiche, affitto e interessi sul mutuo della prima casa
  • Superata la soglia, è tassato l'intero importo, non la sola eccedenza
  • Verifica e calcolo nel rigo RC17 del modello REDDITI PF 2026
Riferimenti normativi:
art. 1, c. 390, L. 207/2024 · art. 51, c. 3, TUIR · circ. AE n. 4/2025