Con la risposta a interpello 14 agosto 2026 n. 163 l'Agenzia delle Entrate ha recepito, per la prima volta ai fini delle disposizioni sul welfare aziendale, la nuova nozione di familiari risultante dalle modifiche apportate all'art. 12 del TUIR dal D.Lgs. 148/2026. Il caso riguardava la possibilità di escludere dal reddito di lavoro dipendente le somme rimborsate, nell'ambito di un piano welfare, per spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l'assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale, quindi di un familiare non convivente.
La lettera f-ter) del comma 2 dell'art. 51 del TUIR dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'art. 12. La portata dell'agevolazione dipende dunque interamente dalla definizione di familiare accolta da quest'ultima disposizione.
Il comma 4-ter dell'art. 12 era stato modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192, che aveva introdotto il requisito della convivenza per gli altri familiari elencati nell'art. 433 c.c. in caso di richiamo generale alle persone indicate nell'art. 12. Applicata retroattivamente all'intero 2025, tale previsione avrebbe impedito, a posteriori, la fruizione dei piani welfare in favore di ascendenti, fratelli, sorelle e suoceri non conviventi, con evidenti conseguenze sui piani già erogati.
L'art. 1 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 ha ripristinato, con decorrenza retroattiva dal periodo d'imposta 2025, le condizioni previgenti. Nella formulazione attuale, i requisiti della convivenza o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria rilevano solo quando le disposizioni fiscali richiamino i familiari fiscalmente a carico, in aggiunta al limite reddituale del comma 2. Qualora invece la norma richiami genericamente le persone indicate nell'art. 12, il riferimento opera senza ulteriori condizioni.
Poiché la lettera f-ter) dell'art. 51 richiama i familiari dell'art. 12 senza menzionare la condizione di soggetto fiscalmente a carico, l'Agenzia ha concluso che il rimborso delle spese di RSA sostenute in favore della madre non convivente non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La verifica delle condizioni di esenzione dei piani welfare relativi al 2025 può quindi essere riesaminata alla luce del nuovo assetto normativo.
risposta a interpello Agenzia delle Entrate 14 agosto 2026 n. 163 · art. 51, c. 2, lett. f-ter), TUIR · art. 12, c. 4-ter, TUIR · art. 1 D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 · art. 1 D.Lgs. 18 dicembre 2025 n. 192 · art. 433 c.c.