Con la circolare n. 3 del 24 giugno 2026 l'Agenzia delle Entrate è tornata sull'imposta sostitutiva del 15% prevista dalla legge di bilancio 2026 per le maggiorazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno, sciogliendo i dubbi applicativi emersi dopo i primi chiarimenti. Ne esce un perimetro più ampio e definito, che interessa tutti i datori di lavoro del settore privato con personale impiegato di notte, nei festivi o a turni.
L'art. 1, commi 10 e 11 della L. 199/2025 prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali pari al 15% sulle somme corrisposte nel 2026, entro il limite annuo di 1.500 euro, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, nonché di indennità di turno previste dai CCNL. Il beneficio spetta ai lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2025, a 40.000 euro, ed è applicato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.
Il chiarimento di maggiore rilievo riguarda la domenica: l'imposta sostitutiva si applica in ogni caso alla maggiorazione prevista dal CCNL per il lavoro svolto nella giornata domenicale, anche quando questa non coincide con il giorno di riposo settimanale contrattualmente stabilito. Rilevano, infatti, sia la possibilità di fissare il riposo in un giorno diverso dalla domenica, sia il principio per cui tutte le domeniche sono considerate giorni festivi.
Quanto al lavoro straordinario, la regola generale esclude dalla detassazione le somme corrisposte a tale titolo; tuttavia, per lo straordinario notturno e per lo straordinario festivo l'Agenzia ha precisato che l'imposta sostitutiva si applica all'intera retribuzione corrisposta, e non alla sola maggiorazione. Per i lavoratori part time verticale, invece, il beneficio opera solo in caso di lavoro prestato nel giorno di riposo stabilito dalle parti, e non per il lavoro supplementare svolto in altri giorni non lavorati.
La sostitutiva può trovare applicazione, altresì, con riferimento all'indennità di reperibilità e all'indennità di pernottamento, in quanto emolumenti aggiuntivi collegati agli istituti agevolati. Per le imprese si tratta, di conseguenza, di verificare la corretta configurazione delle voci in busta paga, così da riconoscere il beneficio a tutte le componenti ammesse senza estenderlo alle somme che sostituiscono la retribuzione ordinaria, espressamente escluse dalla norma.
art. 1, cc. 10-11, L. 199/2025 · circ. Agenzia delle Entrate n. 2/2026 e n. 3/2026 · D.Lgs. 66/2003