Il passaggio dal regime forfetario a quello ordinario, in corso d'anno oppure da un anno all'altro, solleva da sempre incertezze sul versamento degli acconti, anche per i pochi chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria. Con il secondo acconto in scadenza a fine novembre, il tema è di attualità per i contribuenti usciti dal regime nel 2026.
Il caso più frequente è quello del forfetario che esce dal regime nel 2026, in modo automatico e immediato, perché i ricavi o i compensi percepiti hanno superato i 100.000 euro. Escludendo l'ipotesi di adesione al concordato preventivo biennale, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/2023 (§ 3.2) indica che entrambi gli acconti 2026 vanno calcolati con le modalità proprie del regime forfetario e versati con i relativi codici tributo (1790 e 1791), per poi determinare l'imposta con le regole dell'IRPEF e versare a saldo quanto effettivamente dovuto.
Nel modello REDDITI 2027 questi soggetti non compileranno più il quadro LM e non potranno indicare gli acconti nel rigo LM45; gli importi versati potranno comunque essere portati a riduzione del saldo IRPEF 2026 nel rigo RN38, colonna 4, ammesso che la numerazione dei righi resti invariata. L'impostazione è ineccepibile quando l'uscita avviene dopo il versamento delle due rate di acconto.
Appare invece discutibile quando l'incasso che determina il superamento della soglia precede il pagamento della prima rata, perché il contribuente è già certo di passare al regime ordinario e, in linea di principio, non sarebbe più soggetto all'imposta sostitutiva. Tuttavia, poiché la prassi ufficiale e gli uffici in sede di controllo automatizzato seguono l'indicazione della circolare, per il contribuente uscito dal regime è consigliabile versare comunque l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva, assumendo come base storica l'importo del rigo LM42 del modello REDDITI 2026. Analogo comportamento vale per l'uscita a cavallo tra le due rate.
Se il regime cambia invece da un anno all'altro (ultimo anno forfetario il 2025, primo anno ordinario il 2026), l'acconto dell'imposta sostitutiva in teoria non è dovuto, non essendoci per il 2026 alcuna imposta sostitutiva da dichiarare; anche qui, alla luce della posizione della circolare, può essere opportuno versarlo con lo stesso criterio. A prescindere dal cambio di regime, la presenza di altri redditi nel 2025 e nel 2026 può comportare il versamento dell'acconto IRPEF in una o due rate, con i consueti codici tributo.
In sintesi
- Uscita in corso d'anno per superamento di 100.000 euro: acconti 2026 con regole e codici tributo del regime forfetario
- Acconti scomputabili dall'IRPEF a saldo 2026 nel modello REDDITI 2027
- Dubbi se il superamento avviene prima del primo acconto o tra le due rate
- Passaggio da un anno all'altro: acconto dell'imposta sostitutiva non dovuto in linea teorica, ma versamento prudente
circolare Agenzia delle Entrate n. 32/2023, § 3.2 · art. 1, cc. 54-89, L. 190/2014