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Fisco · Accertamento

Costi pluriennali: il termine di accertamento decorrerà dalla prima deduzione, ma solo per i beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027

2 novembre 2026 · Studio Bruno

L'art. 22 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. decreto Omnibus) interviene sull'art. 43 del D.P.R. 600/1973 e ridefinisce il termine di accertamento dei componenti negativi di reddito a efficacia pluriennale. Il termine non decorrerà più dalla dichiarazione relativa a ciascuna quota, bensì da quella in cui il componente è dedotto per la prima volta.

La disciplina riguarda i costi che producono effetti fiscali su più esercizi, quali gli ammortamenti, i costi di impianto e ampliamento e le spese di manutenzione eccedenti i limiti di deducibilità. Sono esclusi i costi derivanti da operazioni inesistenti, che seguono regole autonome e più rigorose, nonché i componenti positivi di reddito, le perdite fiscali, i crediti d'imposta e il reddito di lavoro autonomo.

Prima della modifica l'Amministrazione finanziaria poteva contestare, per ciascun periodo d'imposta ancora aperto, la quota annuale di costo dedotta, e dunque rimettere in discussione la spettanza originaria del costo anche a molti anni dal suo sostenimento, in ragione della durata del processo di ammortamento o di deduzione.

In base alla nuova regola, quando la contestazione riguarda un vizio originario del costo, come l'assenza di inerenza, la carenza della documentazione probatoria o la mancanza dei presupposti di deducibilità, il termine di accertamento è calcolato con riferimento alla dichiarazione dell'anno in cui il costo è stato dedotto per la prima volta. Restano invece soggette ai termini ordinari, periodo per periodo, le violazioni successive, come l'applicazione di aliquote di ammortamento non corrette o la deduzione di quote superiori a quelle spettanti.

Quando viene notificato un avviso di accertamento, tornano ad applicarsi le ordinarie regole di decadenza per il periodo d'imposta oggetto dell'atto, per quello precedente e per quelli successivi, così da non precludere il controllo delle quote dedotte negli anni seguenti. Le nuove disposizioni si applicano ai beni e ai servizi acquistati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027: per gli acquisti anteriori continua dunque a valere la disciplina attuale. La novità rafforza la certezza dei rapporti con l'Amministrazione, ma non riduce l'esigenza di conservare la documentazione a supporto dei costi pluriennali.

In sintesi

  • Regola: per i vizi originari il termine di accertamento decorre dalla dichiarazione in cui è dedotta la prima quota del costo pluriennale
  • Esclusioni: costi da operazioni inesistenti, componenti positivi, perdite fiscali, crediti d'imposta e reddito di lavoro autonomo
  • Violazioni successive (ad esempio aliquote di ammortamento errate): termini ordinari per ciascun periodo
  • Notifica dell'avviso: per il periodo contestato, per il precedente e per i successivi tornano le regole ordinarie
  • Decorrenza: beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027
Riferimenti normativi:
art. 22 D.Lgs. 7.08.2026 n. 148 (G.U. n. 185 dell'11.08.2026, S.O. n. 30/L) · art. 43 D.P.R. 600/1973