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Societario · Accertamento

Srl a ristretta base: la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili diventa legge

14 settembre 2026 · Studio Bruno

La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alle società di capitali a ristretta base sociale, per decenni fondata soltanto su un orientamento giurisprudenziale, trova ora una disciplina espressa nell'art. 23 del D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, il decreto correttivo «Omnibus». La novità interessa da vicino la maggior parte delle srl familiari, nelle quali il capitale è ripartito tra pochi soci legati da vincoli di parentela o di conoscenza personale, e incide tanto sui presupposti dell'accertamento quanto sulle modalità con cui l'Amministrazione finanziaria chiama in causa il singolo socio.

Il passaggio da presunzione semplice di matrice pretoria a presunzione legale relativa non è privo di conseguenze. La ristrettezza della compagine sociale, di per sé, non basta più a collegare qualsiasi maggior reddito societario a una distribuzione occulta ai soci: il maggior imponibile deve derivare da una delle circostanze tipizzate dal legislatore, ossia da ricavi non contabilizzati o non dichiarati oppure da costi dedotti in quanto inesistenti. Restano invece esclusi dal perimetro della presunzione i costi effettivamente sostenuti ma non deducibili per ragioni normative, ipotesi nella quale nessuna provvista è materialmente uscita dalla società e non vi è dunque nulla da presumere distribuito. L'accertamento di tali componenti, inoltre, deve avvenire sulla base di elementi certi e precisi, ancorché di natura presuntiva, con un onere probatorio a carico dell'Ufficio più rigoroso rispetto al passato.

Quanto alla qualificazione del reddito imputato al socio, la Relazione illustrativa al decreto ne afferma la natura di reddito finanziario: laddove la legge lo preveda, la tassazione avviene mediante ritenuta a titolo d'imposta in capo alla società, considerato che i dividendi erogati a persone fisiche non imprenditori scontano la ritenuta del 26% ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973. Il socio risponde in via solidale ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 602/1973, norma secondo cui, quando il sostituto d'imposta viene iscritto a ruolo per imposte, soprattasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha operato né le ritenute a titolo d'imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobbligato in solido. L'applicabilità di tale disposizione alla fattispecie ha trovato recente conferma nella giurisprudenza di legittimità.

Sul piano procedimentale, tuttavia, la prassi degli Uffici appare tutt'altro che uniforme e la giurisprudenza di merito registra soluzioni divergenti: in alcuni casi al socio è stato notificato lo schema di atto e successivamente la nota di presa in carico delle somme, in altri l'intimazione ad adempiere, in altri ancora la cartella di pagamento a seguito di iscrizione a ruolo. Le pronunce si sono divise sulla legittimità di ciascuna di queste modalità. L'accertamento sull'omessa esecuzione della ritenuta costituisce, in sostanza, una rettifica del modello 770 e riguarda imposte sui redditi: è pertanto esecutivo ai sensi dell'art. 29 del D.L. 78/2010 e, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, il coobbligato deve ricevere la notificazione dell'accertamento esecutivo e può impugnarlo dinanzi al giudice tributario.

Ne discende che, quando l'Agenzia delle Entrate notifica alla società l'accertamento esecutivo sul modello 770, il medesimo atto dovrebbe essere notificato anche al socio, come già avviene presso alcune Direzioni provinciali. Il socio che riceve l'atto e vi compare come obbligato solidale ha interesse a impugnarlo per poter censurare il merito della pretesa; in alternativa, può valutare di non impugnare, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1306 c.c., il giudicato favorevole alla società fa stato anche nei suoi confronti. Per le srl a compagine ristretta conviene in ogni caso presidiare con cura la documentazione a supporto dei costi dedotti e la tracciabilità dei ricavi, poiché è su questi due fronti che la nuova presunzione legale trova il proprio innesco.

Riferimenti normativi:
art. 23 D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 · art. 35 D.P.R. 602/1973 · art. 27 D.P.R. 600/1973 · art. 29 D.L. 78/2010 · art. 1306 c.c. · Cass. SS.UU. 16 dicembre 2020 n. 28709 · Cass. 15 giugno 2026 n. 19823