Dal 7 giugno 2026 è in vigore il D.Lgs. 7 maggio 2026 n. 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2026, attuativo della direttiva (UE) 2023/970 in materia di parità retributiva tra donne e uomini per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Il provvedimento introduce nuovi obblighi di trasparenza a carico dei datori di lavoro, sia del settore privato sia di quello pubblico.
La disciplina si applica ai rapporti di lavoro subordinato, a tempo determinato e indeterminato, anche a tempo parziale, comprese le posizioni dirigenziali, con esclusione del lavoro domestico e del lavoro intermittente. Nello specifico, nel corso del rapporto il datore di lavoro è tenuto a rendere accessibili i criteri utilizzati per determinare la retribuzione, i livelli retributivi e la progressione economica; per i datori che occupano meno di 50 dipendenti non sussiste, tuttavia, l'obbligo di rendere disponibili i criteri relativi alla progressione economica.
Rilievo particolare assume la fase che precede l'assunzione. Da un lato, è preclusa la possibilità di chiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita nei rapporti di lavoro attuali o precedenti; dall'altro, occorre fornire indicazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere. Tali informazioni vanno rese conoscibili già negli annunci e nei bandi di selezione.
L'obbligo informativo nel corso del rapporto può essere ordinariamente assolto tramite l'informativa consegnata al lavoratore al momento dell'instaurazione del rapporto ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 152/1997. Per i datori che applicano un CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è sufficiente, infatti, il rinvio ai criteri, ai livelli di inquadramento e ai trattamenti economici previsti dal contratto collettivo.
Si segnala, infine, che ulteriori obblighi di comunicazione del divario retributivo sono previsti, in via progressiva, per i datori di lavoro di maggiori dimensioni (a partire da 100 dipendenti), con un regime transitorio scaglionato per fasce occupazionali. Ciononostante, gli obblighi in materia di trasparenza in fase di selezione e di accesso ai criteri retributivi operano per la generalità dei datori di lavoro già dall'entrata in vigore del decreto.
Cosa cambia
- In vigore dal 7 giugno 2026 (D.Lgs. 96/2026, attuativo dir. UE 2023/970)
- Vietato chiedere ai candidati la retribuzione percepita in precedenza
- Obbligo di indicare la retribuzione iniziale o la fascia negli annunci di lavoro
- Criteri retributivi conoscibili ai lavoratori; esonero parziale sotto i 50 dipendenti
D.Lgs. 7.05.2026, n. 96 (G.U. n. 125 dell'1.06.2026) · direttiva (UE) 2023/970 · art. 1 D.Lgs. 152/1997