Le imprese che svolgono attività commerciale e che nel corso del 2025 hanno percepito da soggetti pubblici contributi, sovvenzioni o altri vantaggi economici di importo complessivamente superiore a 10.000 euro sono tenute a darne pubblicità. L'obbligo, introdotto dalla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche, è finalizzato a garantire la tracciabilità dei rapporti finanziari tra Pubblica Amministrazione e beneficiari.
Sotto il profilo oggettivo rilevano tutte le erogazioni prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ossia i vantaggi — in denaro o in natura — concessi nell'ambito di rapporti specifici tra ente pubblico e impresa. Restano invece esclusi i benefici riconosciuti in via generalizzata, come le agevolazioni fiscali o i contributi erogati automaticamente al ricorrere di determinati presupposti normativi. La rilevazione segue il principio di cassa: vanno considerate le somme effettivamente incassate nell'anno, mentre per i benefici non monetari assume rilievo il momento in cui il vantaggio è stato concretamente fruito.
L'adempimento si assolve, di regola, pubblicando le informazioni nella nota integrativa del bilancio, con indicazione analitica del soggetto erogante, dell'importo ricevuto, della data di incasso e della causale dell'erogazione. I soggetti che non redigono la nota integrativa — segnatamente le microimprese e i bilanci in forma abbreviata — possono adempiere mediante pubblicazione sul proprio sito Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria. In tale ipotesi il termine è fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello di percezione: per le erogazioni incassate nel 2025 la pubblicazione va pertanto effettuata entro il 30 giugno 2026.
Sono altresì previste alcune cause di esonero: in particolare, per gli aiuti già registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la pubblicazione nel registro sostituisce quella a carico dell'impresa. Tuttavia, l'apparato sanzionatorio si presenta particolarmente stringente. In caso di omessa pubblicazione si applica una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, ferma restando la necessità di provvedere comunque all'adempimento.
Qualora l'inadempimento si protragga oltre 90 giorni dalla contestazione, la conseguenza diviene più grave, traducendosi nella restituzione integrale del beneficio percepito. Di conseguenza, è opportuno ricognire per tempo tutte le somme di fonte pubblica incassate nell'anno — comprese quelle erogate da enti, camere di commercio, regioni e organismi partecipati — così da individuare correttamente l'ambito dell'obbligo e la sede in cui assolverlo.
In sintesi
- Soglia: contributi pubblici complessivi superiori a 10.000 euro nel 2025
- Dove: nota integrativa del bilancio oppure, per chi non la redige, sito Internet o portale di categoria
- Quando (sito web): entro il 30 giugno 2026 per le somme incassate nel 2025
- Omissione: sanzione dell'1% degli importi (minimo 2.000 euro); oltre 90 giorni, restituzione del beneficio
art. 1, cc. 125-129, L. 124/2017 (trasparenza erogazioni pubbliche) · termine pubblicazione sul web: 30 giugno 2026