Dal 1° luglio 2026 si estende l'obbligo di installazione del tachigrafo anche ai veicoli commerciali leggeri impiegati nei trasporti internazionali e di cabotaggio. La novità, prevista dal c.d. «pacchetto mobilità» dell'Unione europea, è stata illustrata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 9674/2026, che fornisce le prime indicazioni operative.
L'obbligo riguarda, nello specifico, le imprese che svolgono attività di trasporto internazionale o di cabotaggio di merci mediante veicoli di massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, compresi gli eventuali rimorchi o semirimorchi. L'estensione, tuttavia, non si applica ai trasporti effettuati in conto proprio dall'impresa che ha la disponibilità del veicolo: restano pertanto incluse, in via generale, le operazioni svolte in conto terzi.
I mezzi interessati devono essere dotati del tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2). Si tratta di un'apparecchiatura in grado di registrare automaticamente i passaggi di frontiera mediante il sistema satellitare GNSS, di tracciare la posizione del veicolo a intervalli regolari e durante le operazioni di carico e scarico, nonché di trasmettere alle autorità di controllo, anche durante la marcia, i dati essenziali per la verifica del regolare funzionamento.
La misura mira a garantire una concorrenza leale nel settore e una maggiore sicurezza stradale, estendendo ai veicoli commerciali leggeri le regole già previste in materia di tempi di guida, interruzioni e periodi di riposo dei conducenti. Di conseguenza, le imprese che operano con tali mezzi devono considerare non solo l'adeguamento tecnico del veicolo, ma altresì il rispetto della disciplina sui tempi di guida e di riposo, finora applicata ai soli veicoli di massa superiore.
Restano attesi eventuali ulteriori chiarimenti da parte della Commissione europea e dello stesso Ministero. Nondimeno, considerata l'imminenza del termine, le imprese di autotrasporto che impiegano veicoli compresi tra 2,5 e 3,5 tonnellate in operazioni internazionali o di cabotaggio per conto terzi sono tenute a verificare per tempo l'obbligo di installazione: l'apparecchiatura va montata entro il 1° luglio 2026, data a partire dalla quale scattano i nuovi adempimenti.
In sintesi
- Decorrenza: 1° luglio 2026
- Veicoli: massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonnellate, anche con rimorchio o semirimorchio
- Ambito: trasporto internazionale o di cabotaggio di merci in conto terzi (escluso il conto proprio)
- Apparecchio: tachigrafo intelligente di seconda generazione (G2V2)
Reg. (UE) 2020/1054 (pacchetto mobilità) · Reg. (CE) 561/2006, art. 2 · Reg. (UE) 165/2014 · circolare MIT n. 9674/2026 · decorrenza 1° luglio 2026