L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti attesi sulla detraibilità delle spese nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell'ambito del superbonus. La distinzione tra esecuzione dei lavori e mero coordinamento amministrativo è cruciale.
La figura del general contractor nel superbonus — pur legittima sotto il profilo dell'autonomia contrattuale — è "atecnica" dal punto di vista giuridico, avverte l'Agenzia. Occorre distinguere attentamente il ruolo effettivamente svolto dall'impresa:
La distinzione fondamentale
- General contractor come appaltatore: esegue materialmente i lavori (in proprio o tramite subappaltatori) — il corrispettivo è interamente detraibile come spesa di appalto
- General contractor come puro coordinatore: si limita alla gestione amministrativa e al coordinamento, senza eseguire lavori — il corrispettivo per il mero coordinamento non è detraibile
- Quando una fattura del general contractor riporta solo il corrispettivo totale dell'appalto, senza voci distinte, non è ammessa una riclassificazione automatica in quota-coordinamento non detraibile
La diversa qualificazione di una parte del corrispettivo come mero coordinamento richiede una motivazione specifica e documentazione probatoria che dimostri come tale quota non attenga al normale margine dell'appaltatore. In assenza di prove specifiche, l'intero corrispettivo fatturato per l'esecuzione dei lavori resta detraibile.
AE, Risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026 (superbonus — general contractor — spese detraibili)