Con la risposta all'interpello n. 90/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle distribuzioni di utili deliberate in misura non proporzionale alle partecipazioni nelle SRL.
Il caso tipico è quello di una SRL con soci al 50% ciascuno che delibera una distribuzione di utili attribuendo al socio A il 70% e al socio B il 30%. La quota "extra" del socio A (20 punti percentuali rispetto alla sua partecipazione ordinaria) non è trattata come dividendo.
Secondo l'Agenzia: solo la quota corrispondente alla partecipazione ordinaria è qualificata come dividendo. Per i soci soggetti IRES, la quota-dividendo beneficia dell'esenzione del 95% ex art. 89, c. 2, TUIR. La quota eccedente è invece qualificata come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b), TUIR, ed è interamente imponibile ai fini IRES, senza alcuna esclusione o esenzione parziale.
Schema di tassazione — distribuzione non proporzionale
- Quota corrispondente alla partecipazione (es. 50% su 50% di quota): trattamento da dividendo — per soci IRES: esenzione 95%, imponibile 5%
- Quota eccedente (es. ulteriore 20% rispetto alla quota): sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) TUIR — interamente imponibile, aliquota piena IRES (24%)
- Socio che riceve meno del proporzionale: non matura alcun diritto al recupero futuro della differenza
- La qualificazione vale sia per soci persone fisiche (art. 47 TUIR) che per soci soggetti IRES (art. 89 TUIR)
Risposta all'interpello Agenzia delle Entrate n. 90/2026 · Art. 47 TUIR (dividendi persone fisiche) · Art. 88, c. 3, lett. b), TUIR (sopravvenienze attive) · Art. 89, c. 2, TUIR (esenzione dividendi soggetti IRES)