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Societario · Fisco

SRL: distribuire utili in misura non proporzionale alle quote non è tutto dividendo — la quota eccedente è interamente tassabile

18 maggio 2026 · Studio Bruno

Con la risposta all'interpello n. 90/2026, l'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale delle distribuzioni di utili deliberate in misura non proporzionale alle partecipazioni nelle SRL.

Il caso tipico è quello di una SRL con soci al 50% ciascuno che delibera una distribuzione di utili attribuendo al socio A il 70% e al socio B il 30%. La quota "extra" del socio A (20 punti percentuali rispetto alla sua partecipazione ordinaria) non è trattata come dividendo.

Secondo l'Agenzia: solo la quota corrispondente alla partecipazione ordinaria è qualificata come dividendo. Per i soci soggetti IRES, la quota-dividendo beneficia dell'esenzione del 95% ex art. 89, c. 2, TUIR. La quota eccedente è invece qualificata come sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b), TUIR, ed è interamente imponibile ai fini IRES, senza alcuna esclusione o esenzione parziale.

Schema di tassazione — distribuzione non proporzionale

  • Quota corrispondente alla partecipazione (es. 50% su 50% di quota): trattamento da dividendo — per soci IRES: esenzione 95%, imponibile 5%
  • Quota eccedente (es. ulteriore 20% rispetto alla quota): sopravvenienza attiva ex art. 88, c. 3, lett. b) TUIR — interamente imponibile, aliquota piena IRES (24%)
  • Socio che riceve meno del proporzionale: non matura alcun diritto al recupero futuro della differenza
  • La qualificazione vale sia per soci persone fisiche (art. 47 TUIR) che per soci soggetti IRES (art. 89 TUIR)
Se la tua società prevede o sta valutando distribuzioni di utili non proporzionali alle quote, conviene esaminarne con attenzione il profilo fiscale prima di deliberare. Per una verifica del tuo statuto puoi rivolgerti allo studio.
Riferimenti normativi:
Risposta all'interpello Agenzia delle Entrate n. 90/2026 · Art. 47 TUIR (dividendi persone fisiche) · Art. 88, c. 3, lett. b), TUIR (sopravvenienze attive) · Art. 89, c. 2, TUIR (esenzione dividendi soggetti IRES)