Nessuna interruzione per lo split payment: con comunicato del 30 giugno 2026 il Ministero dell'Economia e delle finanze ha confermato che la proposta della Commissione europea per il rinnovo dell'autorizzazione ad applicare la scissione dei pagamenti è all'esame del Consiglio dell'Unione europea e che i suoi effetti decorrono dal 1° luglio 2026. Il meccanismo continuerà pertanto ad applicarsi, senza soluzione di continuità, fino al 30 giugno 2029.
Lo split payment (art. 17-ter del DPR 633/72) prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti e società individuati dalla norma, l'IVA esposta in fattura non venga incassata dal fornitore ma versata direttamente all'Erario dal cessionario o committente. Trattandosi di una deroga all'ordinario meccanismo di applicazione dell'imposta, la misura richiede l'autorizzazione del Consiglio dell'Ue, concessa inizialmente nel 2015 e successivamente rinnovata fino al 30 giugno 2026.
Il rinnovo in corso di adozione, la cui approvazione definitiva è prevista entro il 10 luglio, non introduce alcuna modifica all'ambito soggettivo di riferimento: le imprese che forniscono Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici economici, fondazioni partecipate e società quotate incluse nell'indice FTSE MIB proseguono, di conseguenza, con le consuete modalità di fatturazione in regime di scissione dei pagamenti.
Le ragioni della proroga risiedono nella funzione antifrode del meccanismo: secondo il Governo italiano, in assenza dello split payment potrebbe risultare impossibile recuperare le somme dovute da autori di frodi o evasori individuati tramite il controllo incrociato derivante dalla fatturazione elettronica obbligatoria. La misura resta, infatti, uno dei presidi del sistema di riscossione dell'IVA nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
Sul piano operativo nulla cambia per i fornitori interessati, che continuano a emettere fattura con l'annotazione «scissione dei pagamenti» senza incassare l'imposta. Resta ferma, tuttavia, la ricorrente posizione creditoria IVA che il meccanismo genera in capo ai fornitori abituali della PA, per la quale l'ordinamento riconosce l'accesso ai rimborsi in via prioritaria. L'art. 17-ter, c. 1-ter del DPR 633/72 aggancia espressamente la durata della disciplina interna al termine di scadenza della deroga europea.
art. 17-ter, DPR 633/72 · comunicato MEF 30.06.2026 · decisione UE n. 784/2017 · art. 395, direttiva 2006/112/Ce